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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 406

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-93.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1991
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                 (Stato di previsione dell'entrata) 
  1. Sono autorizzati l'accertamento e  la  riscossione,  secondo  le
leggi in vigore, delle imposte e delle tasse  di  ogni  specie  e  il
versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi  dovuti
per l'anno finanziario 1991, giusta l'annesso stato di previsione per
l'entrata (Tabella n. 1). 
  2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari
per rendere esecutivi i ruoli delle  imposte  dirette  pertinenti  il
medesimo anno. 
  3. In relazione  all'acquisizione  delle  entrate  derivanti  dalla
emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il  Ministro
del tesoro e' autorizzato a provvedere, con i  propri  decreti,  alla
ripartizione tra i pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione
dell'entrata per l'anno 1991 delle somme iscritte  nei  capitoli  nn.
1034 e 1252 del medesimo stato di previsione. 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  le  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.