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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-1991
aggiornamenti all'articolo
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                         (Pubblico impiego). 
 
  1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale  nelle
amministrazioni  pubbliche  avvengono  secondo  le  disposizioni  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto  1988,  n.
325, e della legge 29 dicembre 1988, n.  554,  con  modificazioni  ad
esse apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2  marzo  1989,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,  n.
144. 
  2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi  1  e  3,
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge
29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di un anno dall'articolo  2,
comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   febbraio   1990,   n.   37,   sono
ulteriormente prorogati di un anno. E' altresi' prorogata di un  anno
la validita'  delle  graduatorie  di  concorso  in  vigore  nell'anno
1990.((4)) 
  3. Le province, i comuni, le comunita' montane e  i  loro  consorzi
possono comunque procedere,  entro  i  limiti  delle  attuali  piante
organiche, ad assunzioni di personale per  i  servizi  di  assistenza
all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap. 
  4. Per l'anno 1991, per effettive,  indilazionabili  e  documentate
esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con
proprio decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  puo'
autorizzare, in deroga al comma  2  dell'articolo  4  della  legge  7
luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali  a  bandire  concorsi
per le qualifiche funzionali ed i profili  professionali  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219,  e
successive integrazioni. 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge  29  dicembre
1988, n. 554, conservano efficacia  sino  al  31  dicembre  1991,  ad
eccezione di quella concernente la determinazione del  fabbisogno  di
personale per lo  svolgimento  dei  servizi  di  distribuzione  della
corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica. 
  6. Le norme di cui all'articolo  6  del  decreto-legge  1  febbraio
1988, n. 19, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo
1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993. 
  7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, per la  copertura  dei  posti  disponibili  presso  gli
uffici situati nelle regioni del centro-nord,  si  applica,  per  tre
anni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  una
riserva del 30 per cento dei posti per  i  lavoratori  delle  aziende
operanti nelle suddette regioni  che  fruiscano  a  qualsiasi  titolo
dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per  piu'  di
dodici mesi, con chiamata da apposite liste di  lavoratori  in  cassa
integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con i Ministri del lavoro  e  della  previdenza
sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri e  le  modalita'
per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari  del
trattamento di integrazione salariale straordinaria in  possesso  dei
prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi. (2) (3) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 13 maggio 1991,  n.  151,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che in deroga a quanto disposto dal  presente  articolo,  per  l'anno
1991  non  possono   essere   effettuate   le   assunzioni   previste
dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988,  n.  554.  La
disposizione non si applica per i concorsi gia' espletati o in  corso
di espletamento. 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 28,  comma  1)
che la riserva annua, prevista dal comma 7 del presente articolo, dei
posti disponibili presso gli uffici pubblici  situati  nelle  regioni
del Centro Nord, e' elevata dal trenta al cinquanta per  cento  e  si
applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del  trattamento
stroardinario di integrazione salariale da  un  periodo  superiore  a
dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al citato articolo 1,  comma  7,  sono  altresi'  stabiliti  i
criteri e le modalita' per l'attuazione della riserva. 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 5, comma  2)
che i riferimenti temporali gia' prorogati dal comma 2  del  presente
articolo, sono ulteriormente prorogati di un anno,  ad  eccezione  di
quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle  varie
amministrazioni.