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LEGGE 17 dicembre 1990, n. 397

Disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria tra l'Italia e l'URSS.

note: Entrata in vigore della legge: 29/12/1990
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Testo in vigore dal: 29-12-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  assicurare  un  contributo  alla  stabilizzazione
dell'economia sovietica, la Repubblica italiana  provvede  a  fornire
all'Unione  delle  Repubbliche  socialiste  sovietiche  (URSS) o alla
Banca per le relazioni economiche con l'estero  dell'URSS  assistenza
finanziaria  mediante  crediti  fino ad un importo globale massimo in
linea capitale di lire 2.200 miliardi, da destinarsi al miglioramento
della  bilancia  dei  pagamenti  del predetto Paese, con l'intervento
diretto di aziende o istituti di credito italiani.
  2.  Condizioni,  modalita'  e  termini  dell'intervento di cui alla
presente  legge  saranno  determinati  d'accordo   con   il   Governo
dell'URSS.
  3. Sui crediti di cui al presente articolo e' accordata la garanzia
dello Stato per il  totale  rimborso  del  capitale  e  per  l'intero
pagamento degli interessi.
  4.  Il  Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti dei creditori
verso i debitori  in  conseguenza  dell'operativita'  della  suddetta
garanzia statale.
  5.  Alle  operazioni  di  cui  alla  presente legge si applicano le
disposizioni di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 10
del decreto-legge 14 marzo 1988, n 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  assicurare  un  contributo  alla  stabilizzazione
dell'economia sovietica, la Repubblica italiana  provvede  a  fornire
all'Unione  delle  Repubbliche  socialiste  sovietiche  (URSS) o alla
Banca per le relazioni economiche con l'estero  dell'URSS  assistenza
finanziaria  mediante  crediti  fino ad un importo globale massimo in
linea capitale di lire 2.200 miliardi, da destinarsi al miglioramento
della  bilancia  dei  pagamenti  del predetto Paese, con l'intervento
diretto di aziende o istituti di credito italiani.
  2.  Condizioni,  modalita'  e  termini  dell'intervento di cui alla
presente  legge  saranno  determinati  d'accordo   con   il   Governo
dell'URSS.
  3. Sui crediti di cui al presente articolo e' accordata la garanzia
dello Stato per il  totale  rimborso  del  capitale  e  per  l'intero
pagamento degli interessi.
  4.  Il  Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti dei creditori
verso i debitori  in  conseguenza  dell'operativita'  della  suddetta
garanzia statale.
  5.  Alle  operazioni  di  cui  alla  presente legge si applicano le
disposizioni di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 10
del decreto-legge 14 marzo 1988, n 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.