stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1990, n. 394

Concessione di indulto.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1990
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 24-12-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 79 della Costituzione;
  Vista la legge 21 dicembre 1990, n. 393;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le
pene detentive e non superiore a  lire  dieci  milioni  per  le  pene
pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
  2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art.
151 del codice penale.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 79 della Costituzione e' cosi' formulato:
             "Art.  79.  -  L'amnistia  e l'indulto sono concessi dal
          Presidente della Repubblica su legge di  delegazione  delle
          Camere.
             Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
          alla proposta di delegazione".
             -  La  legge  n.  393/1990  delega  il  Presidente della
          Repubblica a concedere l'indulto.
          Nota all'art. 1:
             - L'ultimo comma dell'art. 151 del codice penale prevede
          che:  "L'amnistia non si  applica  ai  recidivi,  nei  casi
          preveduti  dai  capoversi  dell'art. 99, ne' ai delinquenti
          abituali, o professionali, o  per  tendenza  salvo  che  il
          decreto disponga diversamente".