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LEGGE 21 dicembre 1990, n. 393

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto.

note: Entrata in vigore della legge: 22/12/1990
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 22-12-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto
nella misura non superiore a due anni per le  pene  detentive  e  non
superiore  a  lire  dieci  milioni  per  le  pene  pecuniarie, sole o
congiunte alle pene detentive.
  2.  Il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a stabilire
che  non  si  applicano  le  esclusioni  di  cui   all'ultimo   comma
dell'articolo 151 del codice penale.
          AVVERTENZA:
             Non  sono  riportate  in  calce  alla  presente legge le
          relative note, in quanto nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
          generale   -  del  24  dicembre  1990  si  procedera'  alla
          pubblicazione del testo del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  di  concessione  dell'indulto  corredato  delle
          relative note.