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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • COMPARTO SANITÀ
    Titolo Primo
    DISPOSIZIONI GENERALI
    Capo II
    RAPPORTI CON L'UTENZA
    Sezione I
    CITTADINO UTENTE
  • 2
  • COMPARTO SANITÀ
    Titolo Primo
    DISPOSIZIONI GENERALI
    Capo II
    RAPPORTI CON L'UTENZA
    Sezione II
    NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
  • 3
  • 4
  • COMPARTO SANITÀ
    Titolo Primo
    DISPOSIZIONI GENERALI
    Capo III
    CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI
    CONFLITTI
  • 5
  • 6
  • 7
  • COMPARTO SANITÀ
    Titolo Secondo
    PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
    Capo I
    ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
  • 8
  • 9
  • 10
  • COMPARTO SANITÀ
    Titolo Secondo
    PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
    Capo II
    MOBILITÀ
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • COMPARTO SANITÀ
    Titolo Terzo
    DIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITÀ E PROFILI
    Capo I
    NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • COMPARTO SANITÀ
    Titolo Terzo
    DIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITÀ E PROFILI
    Capo II
    RELAZIONI SINDACALI
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • COMPARTO SANITÀ
    Titolo Terzo
    DIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITÀ E PROFILI
    Capo III
    ORDINAMENTO PROFESSIONALE
  • 39
  • 40
  • COMPARTO SANITÀ
    Titolo quarto
    TRATTAMENTO ECONOMICO
    Capo I
    STIPENDI
  • 41
  • 42
  • 43
  • COMPARTO SANITÀ
    Titolo quarto
    TRATTAMENTO ECONOMICO
    Capo II
    INDENNITÀ
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • COMPARTO SANITÀ
    Titolo quarto
    TRATTAMENTO ECONOMICO
    Capo III
    NORME PARTICOLARI
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • COMPARTO SANITÀ
    Titolo quinto
    PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA DEI SERVIZI
    Capo I
    PRODUTTIVITÀ
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • COMPARTO SANITÀ
    Titolo sesto
    NORME FINALI DI RINVIO
    Capo I
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
  • 68
  • 69
  • 70
  • AREA MEDICA
    Titolo primo
    DISPOSIZIONI GENERALI
    Capo I
    CAMPO DI APPLICAZIONE
  • 71
  • AREA MEDICA
    Titolo primo
    DISPOSIZIONI GENERALI
    Capo II
    RAPPORTI CON L'UTENZA
    Sezione I
    Cittadino utente
  • 72
  • AREA MEDICA
    Titolo primo
    DISPOSIZIONI GENERALI
    Capo II
    RAPPORTI CON L'UTENZA
    Sezione II
    Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
  • 73
  • 74
  • AREA MEDICA
    Titolo primo
    DISPOSIZIONI GENERALI
    Capo III
    CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL
    RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
  • 75
  • 76
  • 77
  • AREA MEDICA
    Titolo secondo
    PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
    Capo I
    ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
  • 78
  • 79
  • 80
  • AREA MEDICA
    Titolo secondo
    PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
    Capo II
    MOBILITÀ
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • AREA MEDICA
    Titolo terzo
    DIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITÀ
    Capo I
    NORME APPLICATIVE ED INTEGRATIVE DEGLI ACCORDI INTERCOMPARTIMENTALI
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • AREA MEDICA
    Titolo terzo
    DIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITÀ
    Capo II
    RELAZIONI SINDACALI
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • AREA MEDICA
    Titolo terzo
    DIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITÀ
    Capo III
    ORDINAMENTO PROFESSIONALE
  • 107
  • AREA MEDICA
    Titolo quarto
    TRATTAMENTO ECONOMICO
    Capo I
    STIPENDI ED INDENNITÀ
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • AREA MEDICA
    Titolo quarto
    TRATTAMENTO ECONOMICO
    Capo II
    NORME PARTICOLARI
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • AREA MEDICA
    Titolo quinto
    PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA DEI SERVIZI
    Capo I
    PRODUTTIVITÀ
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • AREA MEDICA
    Titolo sesto
    NORME TRANSITORIE FINALI E DI RINVIO
    Capo I
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • DISPOSIZIONI COMUNI
  • 137
  • 138
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-12-1990
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1›  febbraio  1986,
n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni,  per  tutti  i
comparti  di  contrattazione   collettiva   del   pubblico   impiego,
risultanti    dalla     disciplina     prevista     dagli     accordi
intercompartimentali emanati ai sensi dell'articolo 12 della legge 29
marzo 1983, n. 93; 
  Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
marzo 1986, n. 68, che ha istituito ai sensi  dell'articolo  5  della
legge 29 marzo 1983, n. 93, il comparto di contrattazione  collettiva
per il personale del Servizio Sanitario Nazionale comprensivo di  una
apposita area negoziale per la professionalita' medica; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,  n.
348, 20 maggio 1987, n. 270, e 17 settembre 1987, n. 494; 
  Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28
ottobre 1988, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre   1988,   concernente   il    requisito    della    maggiore
rappresentativita' su base nazionale richiesta dalla legge  29  marzo
1983, n. 93, alle  confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  per
partecipare alla formazione degli accordi sindacali; 
  Visto il decreto del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  del  7
ottobre 1989 - pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  239  del  12
ottobre 1989 -  che  ha  designato  i  componenti  delle  delegazioni
trattanti l'accordo sindacale  per  il  personale  del  comparto  del
personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale; 
  Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre  1988,  n.  541,
recanti  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989); 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
concernente la disciplina dell'attivita' di Governo  e  l'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 maggio 1990, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo
6 della legge 29 marzo 1983,  n.  93,  con  la  quale  -  respinte  o
ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni
sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative  -
e'  stata   autorizzata,   previa   verifica   delle   compatibilita'
finanziarie,  la  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo  per   il
triennio 1988-1990 riguardante il comparto del  personale  dipendente
dal Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo  6  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5  marzo  1986,  n.  68,  comprensiva
dell'ipotesi   di   accordo   relativa   all'area    negoziale    per
professionalita' medica di cui al predetto  articolo  6,  comma  5  e
seguenti, stipulata in data 6 aprile 1990 fra la delegazione di parte
pubblica, composta come previsto dall'articolo 1 del  citato  decreto
del Ministro per la funzione  pubblica  del  7  ottobre  1989,  e  le
Organizzazioni  Sindacali   nazionali   di   categoria   maggiormente
rappresentative   nel   comparto   CGIL/Funzione    Pubblica-Sanita',
CISL-FISOS, UIL-Sanita', CIDA-SI.DIR.SS., CONFEDIR-DIRSAN,  CIDIESSE,
CISAS-Sanita', CISAL-FIALS, SICUS ed AUPI (queste ultime due  ammesse
con  riserva  dell'esito  finale  del   giudizio   pendente)   e   le
confederazioni  sindacali  maggiormente   rappresentative   su   base
nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CISAL,  CONF.SAL  nonche',
per l'area negoziale  medica,  le  Organizzazioni  Sindacali  COSMED,
ANAAO/SIMP, CIMO, Federazione nazionale  CGIL-CISL-UIL  medici,  CISL
medici, CGIL medici, SNR, SIVEMP e  SIMET  -  queste  ultime  quattro
ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente - come il
SUMI che ha sottoscritto l'ipotesi  di  accordo  il  7  luglio  1990,
sempre con riserva dell'esito finale del giudizio pendente; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 12 luglio 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del  3  agosto  1990  e  del  23  novembre  1990,  ai  sensi
dell'articolo 6  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  concernente
l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 6 aprile
1990  dalle  stesse  confederazioni   ed   organizzazioni   sindacali
trattanti  in  precedenza  indicate,   nonche'   il   recepimento   e
l'emanazione  delle  norme  risultanti  dalla   disciplina   prevista
dall'accordo sindacale  per  il  personale  dipendente  del  Servizio
Sanitario Nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990; 
  Visto  il  decreto-legge  13  novembre  1990,   n.   326,   recante
disposizioni  urgenti  per   assicurare   l'attuazione   di   rinnovi
contrattuali relativi al triennio 1988-1990; 
     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i  Ministri  della
sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
del lavoro e della previdenza sociale; 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
                    Area di applicazione e durata 
  1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale di ruolo
e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo 6  del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 
  2. Il presente regolamento concerne il triennio 1° gennaio  1988-31
dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1°  gennaio  1988;
gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988,  fatte  salve  le
diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per
particolari istituti contrattuali. 
          Avvertenza:
                 Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto
          ai  sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del testo unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note agli articoli 1, 25, 57, 71, 93 e 123:
            - Si trascrive il testo  dell'art.  6  del  decretto  del
          Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 66 del 20 marzo 1986 recante
          norme sulla: Determinazione e composizione dei comparti  di
          contrattazione  collettiva,  di  cui all'art. 5 della legge
          quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n.  93:
             Art. 6 (Comparto del personale  del  Servizio  sanitario
          nazionale).   - 1. Il comparto di contrattazione collettiva
          del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il
          personale dipendente da:
            presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali;
            istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di
          cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
            istituti zooprofilattici sperimentali;
            ospedale Galliera di Genova;
            ordine mauriziano di Torino.
             2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
            dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal  Ministro
          per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
            dal Ministro del tesoro;
            dal   Ministro   del   bilancio  e  della  programmazione
          economica;
            dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
            dal Ministro della sanita';
            da cinque rappresentanti delle  regioni  designati  dalla
          commissione  interregionale  di cui all'art. 13 della legge
          16 maggio 1970, n. 281;
            da sei  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei
          comuni d'Italia (ANCI);
            da   due  rappresentanti  dell'Unione  nazionale  comuni,
          comunita', enti montani (UNCEM).
            3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non  sia
          nominato   il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  puo'
          delegare  anche  un  proprio  Sottosegretario;  i  Ministri
          componenti   la   delegazione  di  parte  pubblica  possono
          delegare  Sottosegretari  di  Stato  in  base  alle   norme
          vigenti.
            4.    La    delegazione   sindacale   e'   composta   dai
          rappresentanti:
               delle organizzazioni sindacali nazionali di  categoria
          maggiormente   rappresentative   nel  comparto  di  cui  al
          presente articolo;
               delle    confederazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative su base nazionale.
            5.  Nell'ambito  del comparto di cui al presente articolo
          e'  istituita  una   apposita   area   negoziale   per   la
          professionalita'  medica,  concernente i medici chirurghi e
          veterinari che prestano la loro attivita'  alle  dipendenze
          del   Servizio   sanitario   nazionale   e   che  assumono,
          nell'esercizio   dell'attivita'   stessa,   una   personale
          responsabilita' professionale a norma di legge.
            6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente
          saranno  negoziati  tutti  gli  istituti,  nessuno escluso,
          relativi  all'assetto   normativo   e   retributivo   della
          categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico,
          l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia
          e  la  pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo
          pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale,  la
          ricerca,  la  didattica, la carriera, il regime retributivo
          tabellare   ed    extra-tabellare,    i    meccanismi    di
          incentivazione     e    l'attivita'    libero-professionale
          intramurale. Nella predetta area  verranno  altresij  defi-
          nite,  in  rapporto  alle  particolarita' professionali dei
          medici, anche le  modalita'  interpretative  e  integrative
          della      disciplina      contenuta      negli     accordi
          intercompartimentali formati ai sensi  dell'art.  12  della
          legge 29 marzo 1983, n. 93.
            7.  L'ipotesi  di  accordo dell'area di cui ai precedenti
          commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica  con
          le  organizzazioni  nazionali  rappresentative  dei medici,
          secondo le modalita' e le forme che risulteranno  appropri-
          ate.  Per  la  conclusione di tale negoziato sara' comunque
          sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu'
          rappresentative della categoria medica.
            8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le
          modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente
          inserita nell'ipotesi di accordo del  comparto  di  cui  al
          presente   articolo   e   come   tale   sara'   formalmente
          sottoscritta  dalle  delegazioni  di   parte   pubblica   e
          sindacale  di  cui  ai  precedenti  commi  2 e 4. Eventuali
          osservazioni di  ciascuna  delegazione  sindacale  relative
          alla   coerenza  e  alla  compatibilita'  fra  le  clausole
          dell'ipotesi di accordo del comparto  di  cui  al  presente
          articolo  saranno  esaminate  dal Consiglio dei Ministri ai
          fini  dell'autorizzazione  alla   sottoscrizione   prevista
          dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
            9.  I criteri e le modalitta' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8
          varranno anche per l'applicazione  dell'accordo  a  livello
          periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14
          della legge 29 marzo 1983, n.  93.