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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1990, n. 376

Riordinamento della disciplina doganale relativa ai magazzini generali contenuta nel regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1991
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 12-6-1991
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo
ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento,  la  modifica  e
l'integrazione  del  regolamento generale concernente l'ordinamento e
l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle  discipline
doganali  ai  predetti magazzini generali approvato con regio decreto
16 gennaio 1927, n. 126;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art.
7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del  bilancio
e  della  programmazione  economica,  del  tesoro, dell'agricoltura e
delle foreste, dei lavori pubblici,  dei  trasporti,  dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della
marina mercantile;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
      Locali e capannoni per la temporanea custodia delle merci
  1.  L'autorizzazione  per  l'istituzione e l'esercizio dei locali e
capannoni previsti dall'art. 21 del regolamento generale  concernente
l'ordinamento  e  l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione
delle discipline doganali ai predetti magazzini  generali,  approvato
con  regio  decreto  16  gennaio  1927,  n.  126,  e'  rilasciata dal
direttore compartimentale  del  dipartimento  delle  dogane  e  delle
imposte  indirette,  territorialmente competente, a termine dell'art.
97  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in   materia
doganale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43.
  2.  Alle  merci introdotte nei locali e capannoni di cui al comma 1
si applicano le disposizioni degli articoli 96, 98  e  99  del  testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Il  R.D.  n. 126/1927 approva il regolamento generale
          concernente  l'ordinamento  e  l'esercizio  dei   magazzini
          generali  e  l'applicazione  delle disposizioni doganali ai
          predetti magazzini generali.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -   Il   testo  dell'art.  7  della  legge  n.  349/1989
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.
          250 del 25 ottobre 1989) e' il seguente:
             "Art.   7   (Procedimento  per  l'adozione  dei  decreti
          legislativi). 1. I decreti legislativi di  cui  all'art.  1
          sono  adottati  a  norma dell'art. 14 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, su proposta del Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri  per la funzione pubblica, degli
          affari  esteri,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica,  del  tesoro,  dell'agricoltura e delle foreste,
          dei lavori pubblici,  dei  trasporti,  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, del commercio con l'estero e
          della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio
          dei ministri.
            2.  Sugli  schemi dei decreti delegati sara' richiesto il
          parere delle competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica, che dovra'
          essere espresso  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.
          Decorso  inutilmente il termine fissato, il Governo procede
          all'adozione dei decreti legislativi".
             L'art.   14   della   legge   n.   400/1988  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), soprarichiamato, cosi' recita:
             "Art.   14   (Decreti   legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo'  e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2.  L'emanazione  del  decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.   Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
          Note all'art. 1:
             -   Il  testo  dell'art.  21  del  regolamento  generale
          concernente  l'ordinamento  e  l'esercizio  dei   magazzini
          generali  e  l'applicazione  delle disposizioni doganali ai
          predetti magazzini generali, approvato con regio decreto n.
          126/1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  39 del 17
          febbraio 1927, e' il seguente:
             "Art.   21.  -  Presso  i  magazzini  generali  potranno
          stabilirsi appositi  locali  o  capannoni  per  depositarvi
          momentaneamente   le   merci   arrivate   in  attesa  della
          dichiarazione per deposito.
             Questi  locali  o capannoni dovranno essere chiusi a due
          chiavi, delle quali una sara' tenuta dalla dogana e l'altra
          dall'amministrazione dei magazzini".
            -  Gli  articoli  96,  97,  98 e 99 del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          D.P.R.  n.  43/1973  (pubblicato  nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 80  del  28  marzo  1973)  cosi'
          recitano:
             "Art. 96 (Magazzini o recinti per la temporanea custodia
          delle merci). - I magazzini o  recinti  per  la  temporanea
          custodia  delle  merci sono situati nell'ambito degli spazi
          doganali  o  in   altri   luoghi   soggetti   a   vigilanza
          finanziaria.  Essi  sono  tenuti  direttamente dalla dogana
          ovvero sono gestiti in propri locali od  aree  da  enti  ed
          imprese autorizzati a norma del successivo articolo.
             L'introduzione  delle  merci  nei magazzini o recinti di
          temporanea custodia si effettua a richiesta ed a  cura  del
          proprietario  o  del  vettore, sulla base delle indicazioni
          risultanti dalla  dichiarazione  sommaria  o  dal  processo
          verbale  di  constatazione  di  cui  all'art. 94; tuttavia,
          quando per qualsiasi motivo non vi provveda il proprietario
          o  il  vettore,  l'introduzione  si  effettua ad iniziativa
          della dogana ed a spese del proprietario.
             E' in facolta' della dogana di eseguire, ogni qual volta
          abbia dubbi sulla esattezza delle indicazioni predette,  la
          visita  interna  dei  colli in presenza del detentore o del
          proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei
          all'amministrazione  finanziaria;  in tali casi deve essere
          redatto un verbale di constatazione  che,  sottoscritto  da
          tutti  gli  interventi,  viene  allegato alla dichiarazione
          sommaria.
             Il  movimento  delle  merci  nei  magazzini o recinti di
          temporanea custodia e' tenuto in evidenza dalla dogana  per
          mezzo  di  registri  di  carico  e  scarico  sui quali sono
          allibrati le  dichiarazioni  sommarie  o,  in  mancanza,  i
          processi verbali di constatazione.
             Le  spese  di  custodia, anche quando l'introduzione sia
          stata effettuata ad iniziativa della dogana, sono a  carico
          del  proprietario  o  del  vettore.  La dogana non risponde
          delle avarie e dei  deperimenti  naturali  delle  merci  in
          temporanea   custodia,   ne'  dei  danni  e  delle  perdite
          derivanti da cause ad essa  non  imputabili,  ancorche'  si
          tratti  di  merci  introdotte nei depositi o recinti tenuti
          dalla dogana medesima.
             Durante  la giacenza delle merci nei magazzini o recinti
          di  temporanea  custodia  sono  vietate  manipolazioni   di
          qualsiasi   specie,   salvo   quelle   necessarie   per  la
          conservazione delle merci stesse nello stato  in  cui  sono
          arrivate.
             Particolari procedure, anche in deroga a quelle previste
          nel presente testo unico, possono essere disposte dai  capi
          delle  circoscrizioni  doganali  in  materia  di temporanea
          custodia   nelle   stazioni   ferroviarie,   marittime   ed
          aeroportuali   dei   bagagli  dei  viaggiatori  provenienti
          dell'estero.
             Art.  97  (Autorizzazione  all'esercizio  di magazzini o
          recinti  di   temporanea   custodia).   -   Il   capo   del
          compartimento  doganale  puo'  autorizzare enti ed imprese,
          sia pubblici che privati, ad istituire e gestire  magazzini
          o   recinti   per   la  temporanea  custodia  delle  merci;
          l'esercizio di tali magazzini o recinti e' subordinato alla
          condizione  che  gli  impianti e le persone ad essi addette
          diano pieno affidamento ai fini della sicurezza  fiscale  e
          che  siano  osservate  tutte le misure disposte agli stessi
          fini dagli organi doganali.  Qualora  venga  meno  uno  dei
          requisiti  o  condizioni  prescritti, l'autorizzazione deve
          essere revocata;  l'autorizzazione  puo',  altresi'  essere
          revocata  quando siano rilevati abusi o irregolarita' nella
          gestione del magazzino o recinto.
             L'autorizzazione   e'  rilasciata  ad  enti  ed  imprese
          riconosciuti di  notoria  solvibilita';  essa  puo'  essere
          tuttavia  rilasciata anche ad enti ed imprese che non siano
          riconosciuti di notoria solvibilita', quando per i  diritti
          gravanti  sulle merci introdotte nel magazzino o recinto di
          temporanea custodia si impegnino a prestare cauzione in uno
          dei modi indicati nell'art. 87 ovvero quando il magazzino o
          recinto per il quale viene richiesta la autorizzazione  sia
          ubicato nell'ambito degli spazi doganali.
             Agli  effetti  del  rilascio dell'autorizzazione sono in
          ogni caso da considerare di notoria solvibilita'  gli  enti
          ed   imprese   esercenti   ferrovie,   autostrade,   porti,
          aeroporti, magazzini generali e depositi franchi nonche' le
          societa'   italiane   a   partecipazione   statale  per  la
          navigazione marittima ed aerea.
             Le    amministrazioni   dello   Stato   possono   essere
          autorizzate a gestire magazzini  o  recinti  di  temporanea
          custodia   anche   in   luoghi  non  soggetti  a  vigilanza
          finanziaria qualora la sorveglianza sia assicurata da altri
          organi di polizia.
            Art.  98 (Esercizio dei magazzini e recinti di temporanea
          custodia  autorizzati).  -  Nei  magazzini  o  recinti   di
          temporanea   custodia   gestiti   dagli   enti  ed  imprese
          autorizzati la dogana procede, ogni sei mesi,  a  verifiche
          ordinarie,  salva  la  facolta'  di  eseguire  in qualsiasi
          momento verifiche straordinarie. Le spese per le  verifiche
          sono a carico del gestore.
             Il   capo   del   compartimento  doganale  puo',  quando
          ricorrano giustificati motivi, stabilire che  le  verifiche
          ordinarie  di  cui al precedente comma siano in determinati
          magazzini  o  recinti  di  temporanea  custodia   eseguite,
          anziche'  ogni  sei  mesi,  ad intervalli di tempo maggiori
          ovvero sulla sola base delle scritture e delle contabilita'
          tenute dai rispettivi gestori.
             Qualora  rispetto  alle merci introdotte nei magazzini o
          recinti   predetti   vengano   riscontrate   mancanze    di
          deficienze,  il gestore e' tenuto a corrispondere i diritti
          relativi alle merci non  rinvenute,  calcolati  sulla  base
          degli elementi indicati nella dichiarazione sommaria ovvero
          desunti da altri accertamenti e nella misura  piu'  elevata
          che  si  e'  resa  applicabile dalla data di introduzione a
          quella  dell'accertamento  della  mancanza  o   deficienza.
          Qualora  vengano  riscontrate  eccedenze  o  comunque venga
          accertata  la  presenza  di  merci  in  contrasto  con   le
          risultanze dei registri di cui al terzo comma dell'art. 96,
          il  gestore  e'  tenuto  a  prendere  in  carico  le  merci
          irregolarmente presenti nel magazzino o recinto.
             In  caso  di  sostituzione  di  merce,  si  applicano le
          disposizioni del comma precedente, sia per quanto  concerne
          la   corresponsione,   dei  diritti  relativi,  alla  merce
          sostituita, da considerare come  merce  mancante,  sia  per
          quanto  concerne,  l'assunzione  in  carico  della merce in
          luoghi di essa rinvenuta.
             Art.  99  (Merci  cadute  in  abbandono).  - Trascorsi i
          termini indicati nell'art. 95, commi secondo e terzo, senza
          che   le   merci   arrivate   abbiano  formato  oggetto  di
          dichiarazione per una destinazione doganale o  siano  state
          rispedite  fuori  del  territorio doganale, le merci stesse
          sono considerate abbandonate ai sensi  e  per  gli  effetti
          degli  articoli  275  e  seguenti,  restando a disposizione
          della dogana per il soddisfacimento dei  diritti  per  esse
          dovuti.
             Sono   del   pari   considerate   abbandonate  le  merci
          introdotte nei magazzini o recinti di  temporanea  custodia
          che,  pur  avendo  formato oggetto di dichiarazione per una
          destinazione  doganale,  per  fatto  del  proprietario  non
          ricevano  detta  destinazione  entro  quindici giorni dalla
          data di accettazione della dichiarazione stessa ovvero che,
          pur avendo ricevuta la destinazione doganale richiesta, non
          vengano ritirate dal magazzino  o  recinto  entro  quindici
          giorni dalla data di registrazione della relativa bolletta.
          Il capo della dogana puo' prorogare tali termini quando  le
          circostanze lo giustificano".