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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374

Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2013)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 22-2-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo a
dare compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE  del  Consiglio
del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del  17  dicembre
1981, relative alla armonizzazione delle procedure di  immissione  in
libera pratica delle merci,  ed  alle  direttive  n.  81/177/CEE  del
Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione  del
23 aprile 1982,  relative  alla  armonizzazione  delle  procedure  di
esportazione  delle   merci   comunitarie,   ed   a   provvedere   al
riordinamento  degli  istituti  doganali  ed  alla  revisione   delle
procedure di accertamento e controllo; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art.
7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 novembre 1990; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del  bilancio
e della programmazione  economica,  del  tesoro,  dell'agricoltura  e
delle foreste, dei lavori pubblici,  dei  trasporti,  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e  della
marina mercantile; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
Orario degli uffici del dipartimento delle  dogane  e  delle  imposte
                              indirette 
 
  1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario  di
lavoro degli impiegati civili  dello  Stato,  l'orario  ordinario  di
apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e  delle  imposte
indirette e' fissato dalle ore 8.00 alle ore  18.00  nei  giorni  dal
lunedi' al venerdi' e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di
sabato, con esclusione dei giorni festivi. 
  2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali e'
assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi,  e  per  l'intero
arco  delle  ventiquattro  ore  giornaliere,   il   passaggio   delle
frontiere,  con  l'espletamento  dei   corrispondenti   controlli   e
formalita', alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o
che  trasportano  merci  in  regime  doganale  di   transito.   ((Con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
sono individuati gli uffici doganali in cui l'operativita' di cui  al
precedente  periodo  e'  assicurata  anche  per  l'espletamento   dei
controlli e delle formalita'  inerenti  le  merci  che  circolano  in
regimi diversi dal transito, a condizione che  nell'ufficio  doganale
la consistenza del personale  in  servizio  sia  superiore  a  quella
dell'anno  precedente  in  misura  tale  da  garantire  la  copertura
dell'orario prolungato.)) 
  3. Nei centri di elaborazione dati delle direzioni  compartimentali
e' stabilito un  orario  di  funzionamento  di  ventiquattro  ore  al
giorno. 
  4.  I  direttori  degli  uffici  possono   disporre   una   diversa
articolazione ovvero una  riduzione  dell'orario  di  apertura  degli
uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano. 
  5. Per le operazioni doganali  eseguite  nel  periodo  di  apertura
degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le  formalita'  di
cui al comma  2  non  e'  addebitato  agli  operatori  il  costo  del
servizio. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. 
  8. I capi degli uffici possono consentire,  su  richiesta  motivata
degli  operatori,  il  compimento  delle  operazioni  doganali  oltre
l'orario ordinario di  apertura  di  ufficio  o  fuori  del  circuito
doganale, di cui all'art.  18  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo
del servizio. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.