stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 357

Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2018)
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-12-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  3  e  6  della  legge 30 luglio 1990, n. 218,
recante disposizioni in materia di  ristrutturazione  e  integrazione
patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
del settore creditizio;
  Acquisito  il  parere  delle  competenti commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  il
credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 novembre 1990;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Iscrizione all'INPS dei dipendenti
          degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'AGO
  1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1991 sono
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria  per  l'invalidita',
la  vecchiaia  ed  i  superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti
soggetti:
    a) i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre
1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati  dall'obbligo
dell'iscrizione    all'assicurazione    generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per effetto dell'allegato
T  all'art.  39  della  legge 8 agosto 1895, n. 486, e della legge 20
febbraio 1958, n. 55;
    b) i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dagli
enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e dalle  societa'  per
azioni  risultanti  dalle operazioni di cui all'art. 1 della legge 30
luglio  1990,  n.  218,  effettuate  dagli  enti  creditizi  pubblici
richiamati,  componenti il gruppo creditizio di cui all'art. 5, comma
1, della legge stessa;
    c)   i   titolari  di  trattamenti  pensionistici  diretti  o  ai
superstiti a carico delle forme  di  assicurazione  obbligatoria  per
l'invalidita',  la  vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative
previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici di
cui  alla  lettera  a)  e  i  titolari  di posizioni assicurative per
prestazioni differibili presso le forme di assicurazione obbligatoria
medesime,  nei  casi  di  cessazione  anticipata  dal  servizio senza
obbligo    di    ricostituzione    della    posizione    assicurativa
nell'assicurazione generale obbligatoria.
  2.   L'iscrizione   all'assicurazione   generale  obbligatoria  dei
lavoratori dipendenti, dei titolari di  trattamenti  pensionistici  e
dei  titolari  di  posizioni  assicurative  di  cui  al  comma  1  e'
effettuata, ai  fini  dell'assolvimento  della  garanzia  di  cui  al
successivo  art.  7, in una gestione speciale che e' istituita con la
presente disposizione presso l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale con autonomia gestionale.
  3.  Alla  gestione  speciale  di  cui  al  comma 2, sovraintende il
comitato amministratore  del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti
integrato,  con  decreto  del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, da  tre  rappresentanti  dei  datori  di  lavoro  e  da  sei
rappresentanti  dei lavoratori dipendenti, designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali piu' rappresentative  al  livello  nazionale
del settore credito.
  4. Il comitato di cui al comma 3 ha i seguenti compiti:
    a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio
di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale,
i  prospetti  evidenzianti  l'ammontare  delle entrate e delle uscite
afferenti la gestione, corredati da apposita relazione;
    b) vigilare sull'applicazione delle norme di cui agli articoli 1,
2, 3, 6 e 7 del presente decreto ed esprimere parere sulle  questioni
che possono sorgere nell'applicazione stessa.
  5.  La  decisione,  in  unica  istanza,  dei  ricorsi in materia di
contributi dovuti alla gestione speciale e'  attribuita  al  comitato
amministratore   del   Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  nella
composizione originaria, con applicazione delle norme sui termini  di
cui all'art. 47, commi 3 e 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88.