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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 356

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/1999)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-1993
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30  luglio  1990,  n.  218,
recante disposizioni in materia di  ristrutturazione  e  integrazione
patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; 
  Acquisito il parere delle  competenti  commissioni  permanenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  il
credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 novembre 1990; 
  Sulla proposta del Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                Fusioni, trasformazioni e conferimenti 
   1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di  cui  all'art.
29 del regio decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  e  successive
modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario  e
i monti di credito su pegno di seconda categoria che  non  raccolgono
risparmio tra il pubblico possono  effettuare  trasformazioni  ovvero
fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a
seguito  di  successive  trasformazioni,  conferimenti   o   fusioni,
risultino comunque societa'  per  azioni  operanti  nel  settore  del
credito, ((. . .)). 
  2. Le operazioni di cui al comma precedente nonche' i  conferimenti
d'azienda effettuati dai medesimi enti in una  o  piu'  societa'  per
azioni,  gia'  iscritte  nell'albo  suddetto   ovvero   appositamente
costituite  anche  con  atto  unilaterale  e   aventi   per   oggetto
l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati
dalle disposizioni del presente decreto.