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LEGGE 28 novembre 1990, n. 349

Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981.

note: Entrata in vigore della legge: 28/11/1990
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-11-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine previsto dall'articolo 6 della legge 7 aprile 1989,
n. 128, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1990, n.
246, e' prorogato di sessanta giorni ai soli fini della presentazione
alle Camere della relazione.
  2.  L'attivita'  istruttoria  della Commissione si intende conclusa
alla data del 28 novembre 1990, fatta salva l'acquisizione di atti  e
documenti gia' richiesti nell'ambito delle indagini pregresse.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  L'art.  6 della legge n. 128/1989 (Istituzione di una
          commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione  degli
          interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori
          della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del
          novembre 1980 e febbraio 1981), come sostituito dall'art. 1
          della legge n. 246/1990, e' cosi' formulato:
             "Art.  6.  -  1.  La  commissione completa i suoi lavori
          entro quattordici  mesi  dal  suo  insediamento.  Entro  lo
          stesso   termine   presenta   alle  Camere  una  relazione,
          unitamente ai verbali delle sedute e ai  documenti  e  agli
          atti  utilizzati,  salvo  che  per  taluni  di  questi,  in
          relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la
          commissione non disponga diversamente".