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DECRETO-LEGGE 27 novembre 1990, n. 350

Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/11/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1991)
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Testo in vigore dal: 29-11-1990
al: 27-1-1991
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'assoggettamento di talune plusvalenze  ad  imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 novembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                Imposta sostitutiva sulle plusvalenze 
  1. Sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi
le  plusvalenze,  diverse  da  quelle  conseguite  nell'esercizio  di
imprese commerciali, realizzate dalle persone fisiche  e  dagli  enti
non commerciali mediante cessione a titolo oneroso di  azioni,  quote
rappresentative  del  capitale  o   del   patrimonio   e   di   altre
partecitazioni analoghe nonche' dei  certificati  rappresentativi  di
partecipazione in societa',  associazioni,  enti  e  altri  organismi
nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione
e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso  ai
predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a  premio  e  da
compravendita a pronti o a termine. Agli effetti del presente decreto
le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il  corrispettivo
percepito e il prezzo, risultante dalla certificazione rilasciata dai
soggetti di cui al comma  1  dell'articolo  2,  pagato  all'atto  del
precedente acquisto ovvero, nel caso di acquisto a  titolo  gratuito,
il valore definito o, in mancanza,  quello  dichiarato  agli  effetti
dell'imposta sulle successioni e donazioni; ai fini del computo della
plusvalenza  imponibile  l'ammontare  del  prezzo  o  del  valore  di
acquisto e' maggiorato del 3 per cento  per  ciascun  anno  compiuto,
intercorso tra la data di acquisto e quella di realizzo. Il  soggetto
che utilizza la certificazione rilasciatagli dai soggetti di  cui  al
comma 1 dell'articolo 2 la sottoscrive ai fini della veridicita'. 
  2. Nel caso di cessione di partecipazioni o diritti  acquistati  in
valuta estera, ai fini del calcolo della plusvalenza il  controvalore
in lire e' determinato secondo il cambio del giorno  dell'acquisto  e
della cessione, rilevato alla borsa valori di Milano. 
  3. Nel caso di cessione di azioni della medesima societa' acquisite
in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del  capitale  sociale,
il prezzo di riferimento unitario puo' essere determinato  ripartendo
il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.