stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1990, n. 344

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21 (in G.U. 23/01/1991, n.19).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 24-11-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare con
carattere  di  immediatezza  la  corresponsione  degli  anticipi  sui
miglioramenti  economici  conseguenti  ai  rinnovi contrattuali per i
pubblici dipendenti e di dover adeguare,  entro  limiti  strettamente
necessari,  i  trattamenti  stipendiali dei dirigenti statali e delle
categorie ad essi collegate ed equiparate,  nonche'  di  definire  le
posizioni  di  talune  categorie  del  personale dei Ministeri, delle
aziende e delle  amministrazioni  autonome,  dell'Universita',  degli
enti  locali,  del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici
non  economici,  in  connessione  con  il  quadro  contrattuale  gia'
definito dai rispettivi accordi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,  di  concerto  con  i
Ministri  del  bilancio e della programmazione economica, di grazia e
giustizia, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e della sanita';
                              E M A N A
                      il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  il  personale  appartenente  ai comparti di contrattazione
collettiva previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto  del  Presidente
della   Repubblica   5   marzo   1986,   n.  68,  e'  autorizzata  la
corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1  marzo  1990,
pari  all'80  per  cento  dei miglioramenti stipendiali annui lordi a
regime previsti dai rispettivi accordi di comparto  per  il  triennio
1988-1990,  per  i  quali  sia  intervenuta  la sottoscrizione di cui
all'articolo 6, ottavo comma, della legge 29 marzo 1983, n.  93.  Per
lo stesso personale e' autorizzata altresi' la corresponsione, sempre
a titolo di acconto sui benefici contrattuali, di un importo pari  al
100  per  cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi
accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico
e  veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'una tantum prevista dall'accordo di
comparto   per   il  periodo  1   luglio  1988-31  dicembre  1989  e'
corrisposta per intero.
  2.  Gli  enti appartenenti al comparto di contrattazione collettiva
previsto dall'articolo 6 del citato decreto n. 68 del 1986 provvedono
ad   erogare   gli   acconti  di  cui  al  comma  1,  utilizzando  le
disponibilita'  dei  propri  bilanci  provenienti  dai   conferimenti
operati  a  carico  del  bilancio  dello  Stato o quelle affluite nei
propri bilanci in relazione  alle  specifiche  attivita'  degli  enti
stessi.
  3.  Gli  acconti del 100 per cento e dell'80 per cento previsti dal
comma 1 sono comprensivi degli acconti eventualmente corrisposti allo
stesso titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  costituiscono  atto di
indirizzo e coordinamento  nei  confronti  delle  regioni  a  statuto
ordinario  che,  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non abbiano ancora adottato i provvedimenti di propria competenza  in
relazione   a  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.