stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 22 novembre 1990, n. 337

Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/11/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1991)
nascondi
Testo in vigore dal: 23-11-1990
al: 21-1-1991
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  trattamenti  di   disoccupazione,   di
integrazione  salariale, di pensionamento anticipato, di collocamento
della manodopera, nonche' di assicurare il  finanziamento  del  Fondo
per  il  rientro  dalla  disoccupazione e di taluni lavori nelle aree
napoletana e palermitana e di disciplinare la normativa sui contratti
di formazione e lavoro;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 novembre 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                      il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                           Norme in materia
                   di trattamenti di disoccupazione
  1.  L'efficacia  delle  disposizioni  contenute nell'articolo 7 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  20  maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino alla data di
entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa
integrazione  guadagni,  della  disoccupazione  e  della mobilita' e,
comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  1989.  Le  domande  per   le
prestazioni  di  cui  al  comma  3  del predetto articolo 7, riferite
all'attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988,  sono  valide  se
presentate  entro  il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1' gennaio 1989
la misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di  disoccupazione
prevista  dal  medesimo  articolo  7 e' elevata al 15 per cento della
retribuzione.
  2.  A  decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte
dell'INPS,  nell'ambito  della  gestione  prestazioni  temporanee  ai
lavoratori  dipendenti  di  cui  all'articolo  24 della legge 9 marzo
1989,  n.  88,  dell'indennita'  ordinaria  di   disoccupazione,   si
intendono  applicabili  le disposizioni contenute nell'articolo 7 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della
richiamata indennita' al 20 per cento della retribuzione. Le  domande
per  le  prestazioni  di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono
valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a  quello
di riferimento per l'attivita' lavorativa svolta.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, valutato in
lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del  capitolo
3652  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  per   l'anno   medesimo.   All'onere   derivante
dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione
d'anno,  provvede  l'INPS  all'uopo   parzialmente   utilizzando   le
disponibilita'  del  proprio  bilancio  provenienti dai trasferimenti
operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite  in
bilancio  in relazione alle specifiche attivita' svolte dall'Istituto
medesimo.
  4.  Per  i  periodi  anteriori  al 1' gennaio 1990, i lavoratori ai
quali e' stato corrisposto il trattamento speciale di  disoccupazione
di  cui  alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni
ed integrazioni,  e  che,  in  conseguenza  della  mancata  copertura
contributiva  relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire
il diritto a pensione ove abbiano superato alla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto il 48' anno di eta' se donne ed il 53'
anno di eta' se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre
1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento
dell'anzianita'  contributiva   ed   assicurativa   minima   per   il
pensionamento   di   vecchiaia   nel   momento   in  cui  raggiungono
l'anzianita'  prescritta.  La   retribuzione   di   riferimento   per
l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa e' pari alla
retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in  vigore
al 1' gennaio di ciascun anno.
  5.  Per  i lavoratori che si siano avvalsi della facolta' di cui al
comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attivita' lavorative,
gli  accrediti  contributivi  sono  conteggiati  in  luogo  di quelli
figurativi fino alla loro concorrenza.
  6.   Le   somme   occorrenti  alla  copertura  delle  contribuzioni
figurative  di  cui  al  comma  4  sono  versate  al  Fondo  pensioni
lavoratori  dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88.  L'onere  derivante  dall'attuazione
del  presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, e'
posto a carico della gestione di cui all'articolo 37  della  legge  9
marzo   1989,  n.  88,  con  utilizzo  delle  residue  disponibilita'
derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo  5,  comma
7, lettera b).