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LEGGE 5 novembre 1990, n. 321

Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

note: Entrata in vigore della legge: 27/11/1990
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Testo in vigore dal: 27-11-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  fondo  per  il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle  imprese  artigiane,  costituito
presso  la  Cassa  per  il  credito  alle  imprese artigiane ai sensi
dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come  sostituito
dall'articolo  1  della  legge 7 agosto 1971, n. 685, e' incrementato
della somma di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991  al
1995.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -   Il  testo  dell'art.  37  della  legge  n.  949/1952
          (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento
          dell'occupazione),  come sostituito dall'art. 1 della legge
          n. 685/1971, e' il seguente:
             "Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il
          concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni  di
          credito  a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli
          istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
             Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
               a) dai conferimenti dello Stato;
               b)   dai  conferimenti  delle  regioni  da  destinarsi
          secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
          utilizzarsi  nell'ambito territoriale delle singole regioni
          conferenti;
               c)  dal  dividendo  spettante  allo  Stato  sulla  sua
          partecipazione al fondo di dotazione della Cassa  medesima,
          ai sensi del successivo art. 39;
               d)  dall'ottanta  per cento dei fondi di riserva della
          Cassa esistenti alla chisura dell'esercizio 1957.
             I   limiti   e  le  modalita'  per  la  concessione  del
          contributo nel pagamento degli interessi  sono  determinati
          con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio.
             Le  concessioni  del contributo, nel limite dei plafonds
          stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono
          deliberate   da   appositi   comitati   tecnici   regionali
          costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni  capoluogo
          di regione e composti:
              da  un rappresentante della regione, il quale assume le
          funzioni di presidente;
              da   due  rappresentanti  delle  commissioni  regionali
          dell'artigianato di cui al capo III della legge  25  luglio
          1956, n.  860;
              da  un  rappresentante  della Cassa per il credito alle
          imprese artigiane;
              da  un  rappresentante  della Ragioneria generale dello
          Stato.
             Alle  riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un
          rappresentante della Corte dei conti.
             Le  spese  per  il  funzionamento  dei  comitati tecnici
          regionali sono a carico delle regioni".