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LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore della legge: 26-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2008)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 2-12-2008
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     PROMULGA la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                         Casi di elargizione 
 
  1. A chiunque subisca un'invalidita'  permanente,  per  effetto  di
ferite  o  lesioni  riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi  nel
territorio  dello  Stato  di  atti  di  terrorismo  o  di   eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non  abbia
concorso alla commissione degli  atti  medesimi  ovvero  di  reati  a
questi connessi ai sensi dell'articolo 12  del  codice  di  procedura
penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire  150  milioni,  in
proporzione  alla  percentuale  di   invalidita'   riscontrata,   con
riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni  per
ogni punto percentuale. (11) 
  1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui
l'elargizione sia stata gia' richiesta o corrisposta da altro Stato. 
  2. L'elargizione di cui  al  comma  1  e'  altresi'  corrisposta  a
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di  ferite  o
lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello
Stato  di  fatti  delittuosi  commessi  per  il  perseguimento  delle
finalita' delle associazioni di cui all'articolo 416-bis  del  codice
penale, a condizione che: 
    a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto
delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano  connessi
ai sensi dell'articolo 12 del  codice  di  procedura  penale;  b)  il
soggetto leso risulti essere (( .  .  .  ))  del  tutto  estraneo  ad
ambienti  e  rapporti   delinquenziali,   salvo   che   si   dimostri
l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa
lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si  era
gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e  dai  rapporti
delinquenziali cui partecipava. 
  3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a chiunque  subisca
un'invalidita' permanente , per effetto di ferite o lesioni riportate
in  conseguenza  dello  svolgersi  nel  territorio  dello  Stato   di
operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi  di  cui
ai commi 1 e 2, a condizione che  il  soggetto  leso  sia  del  tutto
estraneo alle attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime. 
  4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre corrisposta
a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca  un'invalidita'
permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in  conseguenza
dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto  ovvero
verbalmente nei casi di  flagranza  di  reato  o  di  prestazione  di
soccorso,  ad  ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  o  ad
autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,  nel  corso  di
azioni od operazioni  di  cui  al  presente  articolo,  svoltesi  nel
territorio dello Stato. 
  5. Ai fini del  presente  articolo,  l'invalidita'  permanente  che
comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o  del  rapporto  di
impiego e'  equiparata  all'invalidita'  permanente  pari  a  quattro
quinti della capacita' lavorativa. (10) 
    
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 28 novembre 2003,  n.  337,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che per gli eventi successivi alla  data  del  1°  gennaio  2003,  le
speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e  8  della  legge  20
ottobre 1990, n. 302, e successive  modificazioni,  sono  elevate  ad
euro 200.000.

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  AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 3 agosto 2004, n. 206 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che
"L'elargizione di cui al comma  1  dell'articolo  1  della  legge  20
ottobre 1990, n. 302,  e  successive  modificazioni,  e'  corrisposta
nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla  percentuale
di invalidita' riportata, in ragione di 2.000  euro  per  ogni  punto
percentuale."