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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 febbraio 1990, n. 300

Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/10/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/1994)
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Testo in vigore dal: 25-10-1990
al: 12-2-1994
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                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Vista la legge 3  febbraio  1989,  n.  39,  recante  "modifiche  ed
integrazioni alla  legge  21  marzo  1958,  n.  253,  concernente  la
disciplina della professione di mediatore"; 
  Visto l'art. 4 di detta legge che prevede la  costituzione  di  una
commissione centrale per la definizione, tra l'altro, delle materie e
delle modalita' degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli
agenti d'affari in mediazione; 
  Visto l'art. 9, comma 3, della legge  stessa  che  demanda  in  via
transitoria, fino  all'insediamento  della  prefata  commissione,  la
determinazione  delle  citate  materie  e  modalita'   al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Considerato che si rende  necessario  provvedere  agli  adempimenti
della disposizione di cui al punto precedente al  fine  di  accertare
l'attitudine  e  la  capacita'  professionale  degli   aspiranti   in
relazione al ramo di mediazione prescelto; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
disciplina della potesta' regolamentare ministeriale; 
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  del   commercio,
dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato  le  cui  osservazioni  sono
state recepite; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera e),  della  legge  3
febbraio 1989, n. 39, consiste in  prove  scritte  ed  in  una  prova
orale. 
  2.  L'esame  per  l'iscrizione  nella  sezione   per   gli   agenti
immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione  per  gli  agenti
muniti di mandato a titolo oneroso consiste in due prove  scritte  ed
una orale. Sono ammessi alla prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e  non
meno di sei decimi in ciascuna  di  esse.  L'esame  e'  superato  dai
candidati che abbiano ottenuto un voto non  inferiore  a  sei  decimi
nella prova orale. 
  3.  L'esame  per  l'iscrizione  nella  sezione   per   gli   agenti
merceologici consta di una prova scritta e di una  prova  orale  alla
quale sono ammessi i  candidati  che  abbiano  ottenuto  nella  prova
scritta un voto non inferiore a sette decimi. L'esame e' superato dai
candidati che abbiano ottenuto un voto non  inferiore  a  sei  decimi
nella prova orale. 
  4. I predetti esami sono effettuati dalle commissioni  esaminatrici
di cui all'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
novembre 1960, n. 1926, la cui durata in  carica  e'  prorogata  sino
all'emanazione del regolamento di cui all'art. 11 della citata  legge
n. 39.