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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 febbraio 1990, n. 300

Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/10/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/1994)
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Testo in vigore dal: 13-2-1994
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                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Vista la legge 3  febbraio  1989,  n.  39,  recante  "modifiche  ed
integrazioni alla  legge  21  marzo  1958,  n.  253,  concernente  la
disciplina della professione di mediatore"; 
  Visto l'art. 4 di detta legge che prevede la  costituzione  di  una
commissione centrale per la definizione, tra l'altro, delle materie e
delle modalita' degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli
agenti d'affari in mediazione; 
  Visto l'art. 9, comma 3, della legge  stessa  che  demanda  in  via
transitoria, fino  all'insediamento  della  prefata  commissione,  la
determinazione  delle  citate  materie  e  modalita'   al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Considerato che si rende  necessario  provvedere  agli  adempimenti
della disposizione di cui al punto precedente al  fine  di  accertare
l'attitudine  e  la  capacita'  professionale  degli   aspiranti   in
relazione al ramo di mediazione prescelto; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
disciplina della potesta' regolamentare ministeriale; 
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  del   commercio,
dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato  le  cui  osservazioni  sono
state recepite; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera e),  della  legge  3
febbraio 1989, n. 39, consiste in  prove  scritte  ed  in  una  prova
orale. 
  2.  L'esame  per  l'iscrizione  nella  sezione   per   gli   agenti
immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione  per  gli  agenti
muniti di mandato a titolo oneroso consiste in due prove  scritte  ed
una orale. Sono ammessi alla prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e  non
meno di sei decimi in ciascuna  di  esse.  L'esame  e'  superato  dai
candidati che abbiano ottenuto un voto non  inferiore  a  sei  decimi
nella prova orale. 
  3.  L'esame  per  l'iscrizione  nella  sezione   per   gli   agenti
merceologici consta di una prova scritta e di una  prova  orale  alla
quale sono ammessi i  candidati  che  abbiano  ottenuto  nella  prova
scritta un voto non inferiore a sette decimi. L'esame e' superato dai
candidati che abbiano ottenuto un voto non  inferiore  a  sei  decimi
nella prova orale. 
 ((4. All'esame diretto ad  accertare  l'attitudine  e  la  capacita'
professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al
ramo di mediazione prescelto provvede  una  commissione  giudicatrice
nominata per ogni sessione di esame dal presidente  della  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  5.  La  commissione  giudicatrice  e'  presieduta  dal   segretario
generale  della  camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura ed e' composta da altri quattro  membri,  due  dei  quali
docenti di scuola secondaria  superiore  nelle  materie  sulle  quali
vertono le prove di esame  e  due  agenti  scelti  tra  i  componenti
effettivi della commissione di cui all'art. 7 della legge n. 39/1989.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate  da  un  impiegato  della
camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  con
qualifica  funzionale  non  inferiore  alla  settima,  designato  dal
segretario generale. 
  6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente della camera
di  commercio  puo'  integrare  la  composizione  della   commissione
giudicatrice, su proposta della commissione stessa, con la nomina  di
un esperto per ciascuno degli  specifici  rami  di  mediazione.  Tale
esperto e' chiamato a fare parte  della  commissione  per  gli  esami
relativi al ramo di mediazione di sua competenza.))