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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1990, n. 296

((Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali)).

note: Entrata in vigore del decreto: 21/10/1990.
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 dicembre 1990, n. 383 (in G.U. 19/12/1990, n.295).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1993)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE DEGLI ARTICOLI 11, 12 E 27
    DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 234
  • 1
  • 2
  • DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELL'ARTICOLO 2
    DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1986, N. 856
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  • orig.
  • 4
  • 5
Testo in vigore dal: 21-10-1990
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 5 dicembre 1986, n. 856; 
  Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, che ha dato attuazione  alla
direttiva del Consiglio n. 87/167/CEE,  concernente  gli  aiuti  alla
costruzione navale per il quadriennio 1987-1990; 
  Viste le prescrizioni della Commissione CEE sugli aiuti  di  Stato,
in "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'  europee  n.  C  239  del  25
settembre 1990; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
nell'ordinamento interno tali prescrizioni comunitarie entro i limiti
temporali di applicazione della direttiva citata  e  di  operativita'
della predetta legge n. 234 del 1989; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della marina mercantile, di  concerto  con  i  Ministri  del
tesoro e delle partecipazioni statali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno
1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitivita' delle
imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di
Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle  regole  sulla
concorrenza vigenti  nell'ambito  della  stessa  CEE,  saranno  cosi'
liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra  unita'
contemplata dalla legge stessa: 
    a) nel caso  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  11,  entro  il
differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della  bandiera
e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime
fiscale delle imprese, rispetto  ai  costi  di  esercizio  di  unita'
equivalente  di  proprieta'  non  italiana   battente   bandiera   di
convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base
annua; 
    b) nel caso delle forniture di  cui  all'articolo  12,  comma  1,
entro il valore di due mute di contenitori; 
    c) nel caso dell'articolo 12,  comma  2,  entro  l'importo  delle
spese  ed  oneri  per  primo  armamento  effettivamente  sostenuti  e
documentati. 
  2. I  benefici  di  cui  al  comma  1,  anche  se  complessivamente
considerati, non potranno  comunque  superare  l'importo  massimo  di
814.000 ECU su base annua per unita'. Tale importo sara' ragguagliato
al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla  data  della
consegna dell'unita'. La liquidazione del  contributo  corrispondente
ai predetti benefici sara'  disposta,  dopo  l'entrata  in  esercizio
dell'unita', con decreto del  Ministro  della  marina  mercantile  ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234. 
  3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2  possono
essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione  della
Commissione CEE. 
  4. La vendita all'estero o la perdita dell'unita' entro il  periodo
di corresponsione dell'aiuto, facendo venir  meno  i  presupposti  di
esso, comportera' la sospensione del pagamento, e  la  decadenza  dal
diritto a percepire la parte residua, fermo restando il  disposto  di
cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234. 
  5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  12,  comma  4,
della legge 14 giugno 1989, n. 234.