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DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 1990, n. 293

Nuova disciplina dei procedimenti in fase di istruzione formale che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/10/1990
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Testo in vigore dal: 20-10-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 242, 243 e 244 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n.  271,  recante  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del codice di procedura penale;
  Visto  l'articolo  7  della  legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante
delega legislativa al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del
nuovo codice di procedura penale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 settembre 1990;
  Visto  il  conforme  parere  reso  in  data  9  ottobre  1990 dalla
commissione parlamentare istituita  a  norma  dell'articolo  8  della
citata legge n. 81 del 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 1990;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
come modificato dall'articolo 1 del  decreto  legislativo  12  aprile
1990, n. 77, e' cosi' ulteriormente modificato:
    a)  al  comma  2,  le  parole  "entro  il  termine di dodici mesi
dall'entrata in vigore del codice" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro il 31 dicembre 1990";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Quando  si  procede con istruzione formale, se l'istruzione e'
ancora in corso alla data del 31  dicembre  1990  ovvero,  quando  si
tratta  dei  reati  indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) del
codice, alla data del 31 dicembre 1991, il giudice  istruttore  entro
cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al
pubblico ministero a norma dell'articolo  369  del  codice  abrogato.
Entro   sessanta   giorni   dalla   scadenza   del  termine  previsto
dall'articolo  372  del  codice  abrogato,  il   giudice   istrutture
pronuncia  sentenza  di  proscioglimento  od  ordinanza  di  rinvio a
giudizio.";
    c)  al comma 4, le parole "se alla scadenza del termine di dodici
mesi previsto dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti:  "se  alla
data del 31 dicembre 1990".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Per  il nuovo testo degli articoli 242, 243 e 244 del
          D.Lgs. n.  271/1989 si  vedano,  rispettivamente,  le  note
          agli articoli 1, 2 e 3.
             -  Il  testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987
          e' il seguente:
             "Art.  7. - 1. Entro tre anni dell'entrata in vigore del
          nuovo  codice  di  procedura  penale,  il   Governo   della
          Repubblica   puo'   emanare   disposizioni   integrative  e
          correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          fissati  dagli  articoli  2  e  3  su conforme parere della
          commissione prevista dall'art. 8, con uno  o  piu'  decreti
          aventi valore di legge ordinaria.
             Art.  8.  - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge il Governo invia per il parere,
          anche  per  singole  parti  omogenee,  il testo delle nuove
          disposizioni  sul  processo  penale  ad   una   commissione
          composta  da  venti  deputati  e  da venti senatori scelti,
          rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e
          dal  Presidente  del Senato della Repubblica in proporzione
          al numero dei componenti i  gruppi  parlamentari,  comunque
          assicurando  la  presenza di un rappresentante per ciascuna
          componente politica costituita in gruppo in almeno un  ramo
          del Parlamento.
             2.  La  commissione  esprime  il  proprio  parere  entro
          novanta giorni dalla ricezione, indicando  specificatamente
          le  eventuali  disposizioni  che non ritiene corrispondenti
          alle direttive della legge di delega.
             3.  Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato
          il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le
          sue  osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi
          alla commissione  per  il  parere  definitivo  sull'intiero
          testo,  parere che deve essere espresso entro trenta giorni
          dall'ultimo invio.
             4.  Il Governo procede all'approvazione definitiva delle
          nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 242, 243 e 244 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n.  271,  recante  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del codice di procedura penale;
  Visto  l'articolo  7  della  legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante
delega legislativa al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del
nuovo codice di procedura penale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 settembre 1990;
  Visto  il  conforme  parere  reso  in  data  9  ottobre  1990 dalla
commissione parlamentare istituita  a  norma  dell'articolo  8  della
citata legge n. 81 del 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 1990;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
come modificato dall'articolo 1 del  decreto  legislativo  12  aprile
1990, n. 77, e' cosi' ulteriormente modificato:
    a)  al  comma  2,  le  parole  "entro  il  termine di dodici mesi
dall'entrata in vigore del codice" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro il 31 dicembre 1990";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Quando  si  procede con istruzione formale, se l'istruzione e'
ancora in corso alla data del 31  dicembre  1990  ovvero,  quando  si
tratta  dei  reati  indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) del
codice, alla data del 31 dicembre 1991, il giudice  istruttore  entro
cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al
pubblico ministero a norma dell'articolo  369  del  codice  abrogato.
Entro   sessanta   giorni   dalla   scadenza   del  termine  previsto
dall'articolo  372  del  codice  abrogato,  il   giudice   istrutture
pronuncia  sentenza  di  proscioglimento  od  ordinanza  di  rinvio a
giudizio.";
    c)  al comma 4, le parole "se alla scadenza del termine di dodici
mesi previsto dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti:  "se  alla
data del 31 dicembre 1990".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Per  il nuovo testo degli articoli 242, 243 e 244 del
          D.Lgs. n.  271/1989 si  vedano,  rispettivamente,  le  note
          agli articoli 1, 2 e 3.
             -  Il  testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987
          e' il seguente:
             "Art.  7. - 1. Entro tre anni dell'entrata in vigore del
          nuovo  codice  di  procedura  penale,  il   Governo   della
          Repubblica   puo'   emanare   disposizioni   integrative  e
          correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          fissati  dagli  articoli  2  e  3  su conforme parere della
          commissione prevista dall'art. 8, con uno  o  piu'  decreti
          aventi valore di legge ordinaria.
             Art.  8.  - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge il Governo invia per il parere,
          anche  per  singole  parti  omogenee,  il testo delle nuove
          disposizioni  sul  processo  penale  ad   una   commissione
          composta  da  venti  deputati  e  da venti senatori scelti,
          rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e
          dal  Presidente  del Senato della Repubblica in proporzione
          al numero dei componenti i  gruppi  parlamentari,  comunque
          assicurando  la  presenza di un rappresentante per ciascuna
          componente politica costituita in gruppo in almeno un  ramo
          del Parlamento.
             2.  La  commissione  esprime  il  proprio  parere  entro
          novanta giorni dalla ricezione, indicando  specificatamente
          le  eventuali  disposizioni  che non ritiene corrispondenti
          alle direttive della legge di delega.
             3.  Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato
          il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le
          sue  osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi
          alla commissione  per  il  parere  definitivo  sull'intiero
          testo,  parere che deve essere espresso entro trenta giorni
          dall'ultimo invio.
             4.  Il Governo procede all'approvazione definitiva delle
          nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".