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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990, n. 254

Regolamento recante modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e 17 novembre 1988, n. 519, concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'attuazione della legge per l'editoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1990
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Testo in vigore dal: 19-9-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981,
n. 1058, recante norme sull'organizzazione,  il  funzionamento  e  la
disciplina delle spese dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della
legge per l'editoria;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1988,
n. 519, concernente il regolamento di organizzazione e  funzionamento
dell'Ufficio del Garante;
  Udito  il  parere  del  Garante  dell'attuazione  della  legge  per
l'editoria;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 12 luglio 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
                                EMANA
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La  lettera  f)  dell'art.  5  del decreto del Presidente della
Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e' sostituita dalla seguente:
    "f)  locazione,  manutenzione  e  adattamento  dei  locali  e dei
relativi impianti;".
  2.  La  lettera  i)  dell'art.  5  del decreto del Presidente della
Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e' sostituita dalla seguente:
    "i)  acquisto,  noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e
da calcolo, di apparati di elaborazione  elettronica,  di  apparecchi
televisori,  di  registrazione  del  suono  e  delle  immagini  e  di
fotoriproduzione;".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Il   testo   dell'art.   87,   quinto  comma,  della
          Costituzione e' il seguente:
             "Art.  87.  -  Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             (Omissis).
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -   Il   testo  dell'art.  8  della  legge  n.  416/1981
          (Disciplina  delle  imprese  editrici  e  provvidenze   per
          l'editoria) e' il seguente:
             "Art. 8 (Garante dell'attuazione della legge). - Al fine
          di consentire la continuita' dell'azione di  vigilanza  del
          Parlamento   sull'attuazione   della   presente  legge,  e'
          istituito un organo di garanzia.
             Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta
          per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei
          deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  una  relazione
          semestrale  sullo  stato  dell'editoria,  alla   quale   e'
          allegato  un  prospetto illustrativo delle integrazioni dei
          contributi erogati ai sensi della  presente  legge  nonche'
          dei  dati  di  cui  al primo comma dell'art. 12; riferisce,
          sulle  materie  affidategli,  alle  competenti  commissioni
          permanenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto  secondo
          i  rispettivi  regolamenti  parlamentari; esercita le altre
          funzioni previste dalla presente legge.
             Il  Garante  e'  scelto, d'intesa fra i Presidenti della
          Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica,  tra
          coloro  che  abbiano  ricoperto  la carica di giudice della
          Corte  costituzionale,  ovvero  che  ricoprano  o   abbiano
          ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di
          cassazione o del Consiglio  di  Stato  o  della  Corte  dei
          conti.
             Il  Garante  dura  in  carica  un quinquennio e non puo'
          esercitare per la durata del suo mandato  alcuna  attivita'
          professionale  ne' essere amministratore di enti pubblici e
          privati   ne'   ricoprire   cariche   elettive.    All'atto
          dell'accettazione  della  nomina  il Garante, se professore
          universitario di ruolo, viene collocato in aspettativa;  se
          magistrato  in  attivita' di servizio viene collocato fuori
          ruolo. Al Garante e'  assegnata  una  retribuzione  pari  a
          quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.
             Alle  dipendenze  del  Garante  e'  posto  un ufficio di
          segreteria   composto   di   personale   delle    pubbliche
          amministrazioni  collocato  fuori ruolo, il cui contingente
          e' determinato, su proposta del Garante  medesimo,  con  un
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
          concerto con il Ministro del tesoro.
             Le  spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
          poste a carico di un  fondo  stanziato  a  tale  scopo  nel
          bilancio  dello  Stato  e iscritto con unico capitolo nello
          stato di previsione della spesa del Ministero  del  tesoro.
          Il  rendiconto  della  gestione  finanziaria  e'  oggetto a
          controllo della Corte dei conti.
             Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento
          dell'ufficio  del  Garante,  nonche'   quelle   dirette   a
          disciplinare  la gestione delle spese, anche in deroga alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato,  sono
          approvate  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta  del  Presidente del Consiglio, su parere conforme
          del Garante stesso.
             Nei  casi  in  cui lo ritenga opportuno, il Garante puo'
          avvalersi  dell'opera  di  consulenti  o  di  societa'   di
          consulenti".
             -  Il  D.P.R.  n.  1058/1981  reca:  "Norme  concernenti
          l'organizzazione, il funzionamento e  la  disciplina  delle
          spese  dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge
          5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria".
             -   Il   D.P.R.   n.   519/1988  reca:  "Regolamento  di
          organizzazione e  funzionamento  dell'ufficio  del  Garante
          dell'attuazione della legge per l'editoria".
          Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
             -  Il  testo  dell'art.  5 del D.P.R. n. 1058/1981, come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
             "Art.  5.  -  Sui fondi stanziati nell'apposito capitolo
          per il funzionamento dell'ufficio del  Garante  gravano  le
          seguenti spese:
               a)  stipendio  ed  altri  assegni  fissi  spettanti al
          Garante;
               b)  compensi  di  cui agli articoli 2 e 4 del presente
          regolamento;
               c) indennita' per il consegnatario;
               d)  indennita'  e  rimborso  spese  di  trasporto  per
          missioni nel territorio nazionale e all'estero;
               e)  spese  postali e telegrafiche ed altre inerenti al
          servizio di corrispondenza;
              f)  locazione,  manutenzione e adattamento dei locali e
          dei relativi impianti;
              g) acquisto e manutenzione di mobili e arredi;
               h)    acquisto,    riparazione   e   manutenzione   di
          autoveicoli; acquisto di carburante e lubrificante;
              i)  acquisto,  noleggio  e  manutenzione di macchine da
          scrivere  e  da  calcolo,  di  apparati   di   elaborazione
          elettronica, di apparecchi televisori, di registrazione del
          suono e delle immagini e di fotoriproduzione;
              l)  acquisto  di  libri,  giornali,  riviste  ed  altre
          pubblicazioni;
               m) spese d'ufficio;
               n) spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;
               o) spese casuali;
               p) spese di rappresentanza.
             Tutte le spese predette potranno essere effettuate anche
          senza  l'autorizzazione  del  Provveditore  generale  dello
          Stato".