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LEGGE 7 agosto 1990, n. 250

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

note: Entrata in vigore della legge: 11-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 11-9-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  imprese  radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25
febbraio  1987,  n.  67,  qualora  siano   costituite   in   societa'
cooperativa  senza  scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione
di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  imprese  radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25
febbraio  1987,  n.  67,  qualora  siano   costituite   in   societa'
cooperativa  senza  scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione
di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.