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LEGGE 2 agosto 1990, n. 233

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

note: Entrata in vigore della legge: 28-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2018)
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Testo in vigore dal: 28-8-1990
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
             (Finanziamento delle gestioni dei contributi 
          e delle prestazioni previdenziali degli artigiani 
               e degli esercenti attivita' commerciali) 
   1. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo  annuo
dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi  e  delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari  al  12  per
cento del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che  da'
titolo  all'iscrizione  alla  gestione,  dichiarato  ai  fini  Irpef,
relativo all'anno precedente. 
   2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di  cui  al  comma  1  in
qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio
1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2  della  legge
22 luglio 1966, n. 613, di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota
contributiva di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento. 
   3. Il  livello  minimo  imponibile  ai  fini  del  versamento  dei
contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al  comma  1  da
ciascun assicurato e' fissato nella  misura  del  minimale  annuo  di
retribuzione  che  si  ottiene  moltiplicando  per  312  il  minimale
giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui  si  riferiscono  i
contributi, per  gli  operai  del  settore  artigianato  e  commercio
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  settembre  1981,  n.  537,   e
successive modificazioni ed integrazioni. 
   4. In presenza di un reddito di impresa  superiore  al  limite  di
retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima
di  commisurazione  della  pensione  prevista   per   l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale  limite
viene presa in considerazione ai fini dei versamenti  dei  contributi
previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi  del
limite stesso. 
   5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi  il  titolare
deve  indicare  la  quota  di  reddito  di  pertinenza   di   ciascun
coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei  collaboratori
non puo' superare,  in  ogni  caso,  il  49  per  cento  del  reddito
d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha  effetto  anche  ai
fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni
previdenziali ed assistenziali  in  favore  dei  lavoratori  autonomi
artigiani ed esercenti attivita' commerciali. 
   6. I contributi di cui  al  presente  articolo  e  quelli  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
1980,  n.  538,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni   si
prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui  avrebbero
dovuto essere versati; la disposizione di cui al  presente  comma  si
applica anche alle prescrizioni in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
   7. Per i periodi di  assicurazione  inferiori  all'anno  solare  i
contributi sono rapportati a mese. 
   8. Entro il 30 giugno 1991 i l avoratori  autonomi  iscritti  alle
gestioni  speciali  degli  artigiani  e  degli  esercenti   attivita'
commerciali provvederanno al versamento dei contributi  a  conguaglio
per il secondo semestre 1990  in  base  alla  differenza  tra  quanto
risultante dalle disposizioni di cui al presente  articolo  e  quanto
versato in base alle previgenti disposizioni. 
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
             (Finanziamento delle gestioni dei contributi 
          e delle prestazioni previdenziali degli artigiani 
               e degli esercenti attivita' commerciali) 
   1. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo  annuo
dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi  e  delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari  al  12  per
cento del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che  da'
titolo  all'iscrizione  alla  gestione,  dichiarato  ai  fini  Irpef,
relativo all'anno precedente. 
   2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di  cui  al  comma  1  in
qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio
1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2  della  legge
22 luglio 1966, n. 613, di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota
contributiva di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento. 
   3. Il  livello  minimo  imponibile  ai  fini  del  versamento  dei
contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al  comma  1  da
ciascun assicurato e' fissato nella  misura  del  minimale  annuo  di
retribuzione  che  si  ottiene  moltiplicando  per  312  il  minimale
giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui  si  riferiscono  i
contributi, per  gli  operai  del  settore  artigianato  e  commercio
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  settembre  1981,  n.  537,   e
successive modificazioni ed integrazioni. 
   4. In presenza di un reddito di impresa  superiore  al  limite  di
retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima
di  commisurazione  della  pensione  prevista   per   l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale  limite
viene presa in considerazione ai fini dei versamenti  dei  contributi
previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi  del
limite stesso. 
   5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi  il  titolare
deve  indicare  la  quota  di  reddito  di  pertinenza   di   ciascun
coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei  collaboratori
non puo' superare,  in  ogni  caso,  il  49  per  cento  del  reddito
d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha  effetto  anche  ai
fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni
previdenziali ed assistenziali  in  favore  dei  lavoratori  autonomi
artigiani ed esercenti attivita' commerciali. 
   6. I contributi di cui  al  presente  articolo  e  quelli  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
1980,  n.  538,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni   si
prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui  avrebbero
dovuto essere versati; la disposizione di cui al  presente  comma  si
applica anche alle prescrizioni in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
   7. Per i periodi di  assicurazione  inferiori  all'anno  solare  i
contributi sono rapportati a mese. 
   8. Entro il 30 giugno 1991 i l avoratori  autonomi  iscritti  alle
gestioni  speciali  degli  artigiani  e  degli  esercenti   attivita'
commerciali provvederanno al versamento dei contributi  a  conguaglio
per il secondo semestre 1990  in  base  alla  differenza  tra  quanto
risultante dalle disposizioni di cui al presente  articolo  e  quanto
versato in base alle previgenti disposizioni.