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DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

note: Entrata in vigore della legge: 30-6-1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1990, n. 227 (in G.U. 10/08/1990, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 30-6-1990
al: 10-8-1990
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilita'  di
controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche
in vista della predisposizione di meccanismi  di  cooperazione  e  di
scambio di informazioni tra i Paesi  comunitari,  nonche'  di  talune
importazioni ed esportazioni al seguito di denaro,  titoli  o  valori
per contenere l'uso del contante; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e delle finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                Trasferimenti attraverso intermediari 
  1. Le aziende di  credito  e  gli  istituti  di  credito  speciale,
abilitati ai sensi del testo unico delle norme di  legge  in  materia
valutaria, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  31
marzo  1988,  n.  148,  devono  mantenere  evidenza,  anche  mediante
rilevazione elettronica, dei trasferimenti da  o  verso  l'estero  di
denaro, titoli o valori mobiliari, di importo  superiore  a  lire  20
milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione  di  conti,  per
conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e  soggetti
indicati all'articolo 5 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917,  residenti  in  Italia.  Tali  evidenze  riguardano  le
generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il
codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a  favore
del quale  e'  effettuato  il  trasferimento,  nonche'  la  data,  la
causale,  l'importo  del  trasferimento  medesimo   e   gli   estremi
identificativi degli eventuali conti di destinazione. 
  2.  Analoghe  evidenze  devono   essere   mantenute   da   societa'
finanziarie  e  fiduciarie  e  da  intermediari,  diversi  da  quelli
indicati al comma 1, che  per  ragioni  professionali  effettuano  il
trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione. 
  3. Le evidenze di cui ai  commi  1  e  2  devono  essere  tenute  a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria  per  cinque  anni;  la
stessa Amministrazione puo' richiedere i dati e le notizie relative a
detti trasferimenti secondo le modalita' stabilite con il decreto  di
cui all'articolo 7. 
  4.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo  si  applicano
altresi' per gli acquisti e le vendite di titoli o  valori  mobiliari
esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti
di cui all'articolo 5  del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, residenti in Italia, e nei quali  comunque  intervengono  le
aziende di credito, gli istituti di  credito  speciale  e  gli  altri
soggetti indicati nei commi 1 e 2.