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DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

note: Entrata in vigore della legge: 30-6-1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1990, n. 227 (in G.U. 10/08/1990, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilita'  di
controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche
in vista della predisposizione di meccanismi  di  cooperazione  e  di
scambio di informazioni tra i Paesi  comunitari,  nonche'  di  talune
importazioni ed esportazioni al seguito di denaro,  titoli  o  valori
per contenere l'uso del contante; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e delle finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Trasferimenti attraverso intermediari bancari e  finanziari  e  altri
                           operatori (27) 
  1. Gli intermediari bancari e finanziari  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3,  comma
3,  lettere  a)  e  d),  e  gli  operatori  non  finanziari  di   cui
all'articolo 3, comma 5, (( lettere  i)  e  i-bis)  )),  del  decreto
legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  che  intervengono,  anche
attraverso movimentazione di conti,  nei  trasferimenti  da  o  verso
l'estero di mezzi di  pagamento  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera  s),  del  medesimo  decreto  sono   tenuti   a   trasmettere
all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del
menzionato decreto  relativi  alle  predette  operazioni,  effettuate
anche  in  valuta  virtuale  ((ovvero  in  cripto-attivita'  di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)), di importo pari o superiore  a
5.000 euro, limitatamente alle operazioni  eseguite  per  conto  o  a
favore di  persone  fisiche,  enti  non  commerciali  e  di  societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (29) 
  2. I dati relativi ai trasferimenti e alle  movimentazioni  oggetto
di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia  delle
entrate con modalita'  e  termini  stabiliti  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  anche  a  disposizione  della
Guardia di  finanza  con  procedure  informatiche.  Con  il  medesimo
provvedimento, la trasmissione puo' essere  limitata  per  specifiche
categorie di operazioni o causali. 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 16, comma 2)
che la presente modifica si applica  a  partire  dalle  comunicazioni
relative alle operazioni effettuate nel 2021.