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LEGGE 26 giugno 1990, n. 162

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

note: Entrata in vigore della legge: 11/7/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  11-7-1990

Art. 26

1. Il titolo IX della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
"TITOLO IX - INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
CAPO I - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO
Art. 85. - (Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione). - 1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dell'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di inziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e dei Comuni.
6. In sede di formazione di piani, di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
Art. 86. - (Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media). - 1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istutizoni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale, o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali nonché esponenti di associazioni giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme con il supporto di mezzi audivisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietè sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'articolo 93.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento al reinserimento nell'attività lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizionedi esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 della presente legge, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'articolo 87.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 85 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
Art. 87. - (Centri di informazione e consulenza nelle scuole.
Iniziative di studenti animatori). - 1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'articolo 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE
Art. 88. - (Corsi di formazione e di informazione). - 1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia nonché seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupecfacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonché dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche compagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.
Art. 89. - (Azione di prevenzione e accertamenti sanitari). - 1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.
Art. 89-bis. - (Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente). - 1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quato previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di enti civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idoenei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sotituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di prorità ivi previsto.
5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.
6. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.
7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostengno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.
8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dalla presente legge, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.
9. Tutti gli interventi previsti nel presente capo devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
Art. 89-ter. - (Servizio civile). - 1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.
2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.
3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.
4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.
5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.
Art. 89-quarter. - (Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili). - 1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati in ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della Sanità e dell'interno.
Art. 89-quinquies. - (Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria). - 1. Gli obiettori di conoscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza sociosanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope".
Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 93 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 28 della legge qui pubblicata.
Il testo dell'art. 14, decimo comma, della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) è il seguente:
"Il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.
L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel capo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
- Il testo dell'art. 6, secondo comma lettera d), del D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) è il seguente:
"Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
(omissis);
d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolatiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione".
-Il testo delle avvertenze e degli articoli 40 e 41 del D.P.R. n. 1008/1985 (Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare) è il seguente:
"Avvertenze generali. - Il presente elenco va applicato agli iscritti di leva e ai militari di truppa; costituisce, invece, solo una guida di orientamento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di carriera, per i quali il giudizio sulla idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato.
Per l'arruolamento volontario l'idoneità deve essere vagliata con criteri di maggiore rigore in considerazione delle più impegnative prestazioni richieste dal servizio continuativo.
Il giudizio di permanente inidoneità sarà adottato non solo per le infermità gravi e croniche e per quelle che, già ritenute utilmente modificabili, persistano oltre il periodo della rivedibilità ma anche per le infermità che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose, in conseguenza dei prevedibili disagi e strapazzi fisici connessi col servizio militare.
Durante la visita i periti dovranno esaminare i documenti sanitari eventualmente esibiti ad attestazione di infermità in atto o pregresse, quali elementi di orientamento per gli accertamenti diagnostici.
In casi particolari può essere utile ricorrere ad informazioni, testimonianze, atti di notorietà, ecc., al fine di acquisire ulteriori dati utili per il giudizio medico-legale.
L'osservazione ospedaliera prevista dell'elenco ha finalità medico-legale e va praticata negli ospedali o centri medico-legali dell'Esercito e negli ospedali o infermerie autonome della Marina.
Nei casi di dubbia o difficile valutazione diagnostica, o quando siano necessarie indagini complementari, gli ufficiali medici possono proporre l'invio in osservazione degli iscritti o dei militari anche per gli articoli nei quali tale procedura non è prevista.
Nel presente elenco ricorrono spesso espressioni quali "grave", "notevole", "esteso", "voluminoso", "importante", ecc., intese ad indicare la rilevanza clinica delle affezioni. La corretta interpretazione di tali espressioni nei singoli casi richiede attento discernimento ed esperienza professionale da parte dei medici periti, essendo determinante ai fini del provvedimento medico-legale.
Nell'applicazione delle norme contenute nell'elenco deve essere tenuto presente quanto segue:
l'iscritto di leva affetto da infermità suscettibili di utili modificazioni sarà rinviato alla visita della classe successiva con il provvedimento della "rivedibilità", sempre che detto provvedimento sia previsto dal relativo articolo.
Per l'arruolato rivisitato prima della incorporazione che si trovi nelle condizioni di cui sopra sarà adottato il provvedimento della "temporanea con idoneità" (T.N.I.).
Detto provvedimento non dovrà avere durata complessiva superiore ad un anno e potrà essere adottato anche in due soluzioni; la riforma non potrà essere comunque pronunciata se non siano trascorsi almeno sei mesi.
Il militare alle armi affetto da infermità ritenute utilmente modificabili sarà riformato quando l'infermità persista nonostante le cure e le licenze di convalescenza richieste dal caso.
I militari inviati in osservazione i quali presentino una riacutizzazione dell'infermità o altre malattie o lesioni comunque necessitanti di cure immediate saranno trasferiti in reparto di cura e saranno restituiti all'osservazione per essere sottoposti a giudizio medico-legale quando sarà cessata la necessità di cure ospedaliere.
Parimenti dovrà procedersi per i casi sospetti di procurata infermità o di aggravamento volontario, anche in vista dell'eventuale azione giudiziaria.
Nel caso che un militare debba essere preso in esame una seconda volta per un'infermità per la quale sia stato pronunciato il giudizio di idoneità in sede di osservazione, spetta al direttore di sanità esprimere il nuovo giudizio, a meno che l'infermità stessa non si sia aggravata; in questo caso si rinnova la procedura dell'osservazione ospedaliera. Le relative disposizioni sono riportate nel regolamento sul servizio sanitario militare.
Nei giudizi di permanente inidoneità e in quelli di rivedibilità e di T.N.I. deve essere sempre citato nei documenti sanitari l'articolo dell'elenco relativo all'infermità che ha determinato il provvedimento. Nel caso di più infermità inabilitanti dovranno essere indicati gli articoli relativi a ciascuna di esse.
Il presente elenco si applica anche agli iscritti residenti all'estero. Per costoro l'osservazione va sostituita da visita collegiale da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali medico fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorità consolare.
I consigli di leva potranno riformare senza esame personale, limitatamente ai casi previsti dai singoli articoli in apposita avvertenza:
a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche attestate dal capo dell'amministrazione comunale;
b) i soggetti affetti da particolari infermità accertate da istituzioni sanitarie pubbliche.
Gli articoli contrassegnati con la lettera "M" si riferiscono ad imperfezioni o infermità che possono modificarsi col tempo, sia naturalmente che dopo terapia, rendendosi così possibile l'eventuale recupero degli inabili, previa nuova visita, in occasione di particolari esigenze".
"Art. 40. - Le personalità caratteropatiche con anomalie comportamentali (impulsività, esplosività, divianze sessuali, tossicodipendenze, ecc.) ad implicanza sociopatica.
Dopo osservazione.
Avvertenza: Il comportamento sociopatico deve essere comprovato dalle informazioni dell'Arma dei carabinieri o dalle risultanze del casellario giudiziario o da idonei atti di istituzioni pubbliche.
Per i soggetti alle armi ci si avvarrà anche dei rapporti informativi del comandante del reparto e dei rilievi psicologici effettuati dall'ufficiale medico del Corpo circa il comportamento nella collettività militare".
"Art. 41. - a) Le sindromi neurotiche strutturate (nevrasteniche, isteriche, ossessive, ansiose, depressive, fobiche, traumatiche, ecc.), associate o non a segni di neurodistonia ed a manifestazioni organoneurotiche; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
b) Le personalità fragili, insicure, abuliche, asteniche, labili di umore, anancastiche, immature, tossicofiliche, sessualmente deviate, chiaramente emergenti, senza implicanze sociopatiche; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
In tutti i casi dopo osservazione".
- Il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 237/1964 (leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) è il seguente:
"Art. 69 (Rivedibilità). - Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili, alla successiva leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.
Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermità non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente".
- Il testo dell'art. 100 del citato D.P.R. n. 237/1964, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 958/1986, è il seguente:
"Art. 100 (Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni) - In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva.
Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatto salvo il comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni:
a) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;
c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quanto si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;
d) accertate difficoltà economiche o familiari;
e) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari".
- Il testo del comma 8 dell'art. 24 della legge 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) è il seguente:
"8. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi "quindici giorni complessivi".
- La Legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza".