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LEGGE 26 giugno 1990, n. 162

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

note: Entrata in vigore della legge: 11/7/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  11-7-1990

Art. 13

1. L'articolo 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 è sostituito dal seguente:

"Titolo VIII - DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE

Capo I - Disposizioni penali

Art. 70 - (Attività illecite). - 1. È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle, I, II, III, e IV previste dall'articolo 12. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge.
2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto".
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 12 della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.