stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1990, n. 77

Modificazioni agli articoli 242 e 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in tema di termini per la definizione dei procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/4/1990
nascondi
Testo in vigore dal: 19-4-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  242  e  244 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n.  271,  recante  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del codice di procedura penale;
  Visto  l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega
legislativa al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del  nuovo
codice di procedura penale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 1990;
  Visto  il  conforme  parere  reso  in  data  3  aprile  1990  dalla
commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8  della  citata
legge n. 81 del 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 1990;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  242  del  decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271,
recante norme di  attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, e' cosi' modificato:
    a)  al  comma  2,  sono  soppresse le parole "di sei mesi ovvero,
quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera  a)
del codice,";
    b)  al  comma  3,  le  parole  "dei  termini di sei o dodici mesi
previsti" sono sostituite dalle seguenti: "del termine di dodici mesi
previsto";
    c)  al  comma  4,  le  parole  "sei  mesi"  sono sostituite dalle
seguenti: "dodici mesi".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di princi'pi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Il  testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987
          e' il seguente:
             "Art.  7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del
          nuovo  codice  di  procedura  penale,  il   Governo   della
          Repubblica   puo'   emanare   disposizioni   integrative  e
          correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          fissati  dagli  articoli  2  e  3  su conforme parere della
          commissione prevista dall'art. 8, con uno  o  piu'  decreti
          aventi valore di legge ordinaria.
             Art.  8.  - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge il Governo invia per il parere,
          anche  per  singole  parti  omogenee,  il testo delle nuove
          disposizioni  sul  processo  penale  ad   una   commissione
          composta  da  venti  deputati  e  da venti senatori scelti,
          rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e
          dal  Presidente  del Senato della Repubblica in proporzione
          al numero dei componenti i  gruppi  parlamentari,  comunque
          assicurando  la  presenza di un rappresentante per ciascuna
          componente politica costituita in gruppo in almeno un  ramo
          del Parlamento.
             2.  La  commissione  esprime  il  proprio  parere  entro
          novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le
          eventuali  disposizioni che non ritiene corrispondenti alle
          direttive della legge di delega.
             3.  Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato
          il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le
          sue  osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi
          alla commissione  per  il  parere  definitivo  sull'intiero
          testo,  parere che deve essere espresso entro trenta giorni
          dall'ultimo invio.
             4.  Il Governo procede all'approvazione definitiva delle
          nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
           Nota all'art. 1:
             -  Il testo vigente dell'art. 242 del D.Lgs. n. 271/1989
          (Norme di attuazione, di coordinamento  e  transitorie  del
          codice  di  procedura  penale), come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.   242   (Procedimenti   in  fase  istruttoria  che
          proseguono con le norme anteriormente  vigenti).  -  1.  La
          disposizione dell'art. 241 si osserva altresi':
              a)  nei  procedimenti  in corso alla data di entrata in
          vigore del codice quando  e'  stato  compiuto  un  atto  di
          istruzione  del quale e' previsto il deposito e il fatto e'
          stato  contestato  all'imputato  ovvero  enunciato  in   un
          mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
               b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e'
          stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
               c)  nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del
          codice abrogato per i quali le  condizioni  indicate  nelle
          lettere  a)  e  b) ricorrono anche relativamente a uno solo
          degli  indiziati  o  imputati  ovvero  a  una  sola   delle
          imputazioni,  sempre che alla data di entrata in vigore del
          codice i procedimenti siano gia' riuniti.
             2.  Quando  si procede con istruzione sommaria, se entro
          il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del codice
          non  e'  stato  ancora  richiesto il decreto di citazione a
          giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento  o  non
          e'  stato  disposto  il  giudizio direttissimo, il pubblico
          ministero entro i successivi  trenta  giorni  trasmette  il
          fascicolo  con  le  sue  conclusioni al giudice istruttore.
          Questi provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del
          codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del
          termine ivi indicato pronuncia sentenza di  proscioglimento
          od ordinanza di rinvio a giudizio.
             3.  Quando  si  procede  con istruzione formale, se alla
          scadenza del termine di dodici mesi previsto  dal  comma  2
          l'istruzione  e'  ancora  in  corso,  il giudice istruttore
          entro cinque giorni deposita il fascicolo  in  cancelleria,
          dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art.  369
          del codice abrogato. Entro sessanta giorni  dalla  scadenza
          del  termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il
          giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od
          ordinanza di rinvio a giudizio.
             4.  Nei  procedimenti di competenza del pretore, se alla
          scadenza del termine di dodici mesi previsto  dal  comma  2
          l'istruzione  e'  ancora  in corso, il pretore entro trenta
          giorni pronuncia sentenza di  proscioglimento,  decreto  di
          citazione  a  giudizio  o decreto penale di condanna ovvero
          dispone il giudizio direttissimo".