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LEGGE 23 marzo 1990, n. 61

Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

note: Entrata in vigore della legge: 12/4/1990
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Testo in vigore dal: 12-4-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il contributo annuo di L. 60.000.000, previsto
a  favore dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa
sociale" con sede in Milano dalla legge 29 marzo  1985,  n.  112,  e'
aumentato per il triennio 1990-1992 a L. 90.000.000.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             La  legge  n.  112/1985  prorogava  il  contributo annuo
          previsto a favore dell'associazione dalla legge 28 febbraio
          1980, n. 49.