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LEGGE 5 marzo 1990, n. 45

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

note: Entrata in vigore della legge: 10/3/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/1999)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 11-3-1999
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
  la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                     Facolta' di ricongiunzione 
  1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato,  o  al  lavoratore
autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie  di  previdenza
per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini  del  diritto  e
della misura di un'unica pensione, di chiedere la  ricongiunzione  di
tutti  i  periodi  di  contribuzione  presso  le  sopracitate   forme
previdenziali, nella gestione cui risulta  iscritto  in  qualita'  di
lavoratore dipendente o autonomo. 
  2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia  stato
iscritto  a  forme  obbligatorie   di   previdenza   per   lavoratori
dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori  autonomi,  ai  fini
della ricongiunzione di tutti i periodi di  contribuzione  presso  le
medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto  in
qualita' di libero professionista. 
  3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso
diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. 
  4. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la ricongiunzione,  ai
fini del diritto e della misura di  un'unica  pensione,  puo'  essere
richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si  possano
far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in  regime
obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata. 
  5. Il libero  professionista  che  goda  della  erogazione  di  una
pensione  di  anzianita',  puo'  chiedere   all'ente   erogatore   la
ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la
liquidazione di un supplemento di  pensione  commisurato  alla  nuova
contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo'  essere
esercitata una sola volta,  entro  un  anno  dalla  cessazione  della
successiva contribuzione. Sono a totale  carico  del  richiedente  le
eventuali differenze tra la  riserva  matematica  necessaria  per  la
copertura assicurativa relativa al periodo  utile  considerato  e  le
somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2. ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5  marzo  1999,
n.  61  (in  G.U.  1a  s.s.   10/3/1999,   n.   10)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte  in
cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato  il
diritto ad un trattamento  pensionistico  in  alcuna  delle  gestioni
nelle  quali  e',  o  e'  stato,  iscritto,   in   alternativa   alla
ricongiunzione, il diritto  di  avvalersi  dei  periodi  assicurativi
pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.