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LEGGE 14 febbraio 1990, n. 30

Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele.

note: Entrata in vigore della legge: 24-6-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2006)
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Testo in vigore dal: 6-3-1992
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                 (((Denominazione del prodotto). )) 
  (( 1. La denominazione di origine di "Prosciutto  di  San  Daniele"
ovvero " Prosciutto  di  San  Daniele  del  Friuli"  riconosciuta  ed
utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle
denominazioni di origine, indicazioni geografiche e  attestazioni  di
specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari,  e'  riservata
esclusivamente  al  prosciutto  munito  del   contrassegno   atto   a
garantirne l'origine e l'identificazione: 
    a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati
e macellati nelle zone indicate nel regolamento di  esecuzione  della
presente legge, e preparato  secondo  le  prescrizioni  di  cui  agli
articoli seguenti; 
    b) stagionato nella zona tipica  di  produzione,  geograficamente
individuata negli attuali confini  del  comune  di  San  Daniele  del
Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura )).