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LEGGE 14 febbraio 1990, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.

note: Entrata in vigore della legge: 9/3/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal: 9-3-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato:
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Effetti della dichiarazione di conversione
 
  1.   L'articolo  26  della  legge  3  maggio  1982,  n.  203,  deve
interpretarsi nel senso che la conversione del contratto  associativo
in  contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto
a  seguito  della  comunicazione   del   richiedente,   con   effetto
dall'inizio dell'annata agraria successiva.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il testo dell'art. 26 della legge n. 203/1982 (Norme sui
          contratti agrari) e' il seguente:
             "Art.  26  (Effetti della conversione). - La conversione
          del  contratto  associativo  in  contratto  di  affitto   a
          coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata
          agraria successiva alla comunicazione del richiedente".