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LEGGE 13 febbraio 1990, n. 26

Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

note: Entrata in vigore della legge: 20/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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Testo in vigore dal: 6-3-1992
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                   (( (Denominazione del prodotto) 
  1. La denominazione di origine "Prosciutto di  Parma"  riconosciuta
ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e  nazionali  relative
alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni
di  specificita'  dei  prodotti  agricoli  ed   agro-alimentari,   e'
riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a
consentirne in via  permanente  la  identificazione,  ottenuto  dalle
cosce fresche di suini nazionali nati,  allevati  e  macellati  nelle
zone indicate nel regolamento di  esecuzione  della  presente  legge,
prodotto secondo le prescrizioni della presente  legge  e  stagionato
nella zona tipica di produzione per il periodo  minimo  di  cui  agli
articoli seguenti )).