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DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 1990, n. 24

Modifica dell'art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per il prolungamento dei termini per le indagini, per la richiesta di giudizio immediato e per la richiesta di decreto penale di condanna, con riferimento alla disciplina transitoria del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/2/1990
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Testo in vigore dal: 20-2-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  258  del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del
codice di procedura penale;
  Visto  l'articolo  7  della  legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante
delega legislativa al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del
nuovo codice di procedura penale;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 26 gennaio 1990;
  Visto il conforme parere in data 15 febbraio 1990 della commissione
parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge  n.
81 del 1987;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 febbraio 1990;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  258 (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del
codice). - 1. I procedimenti in  corso  diversi  da  quelli  indicati
negli   articoli   241   e  242  proseguono  con  l'osservanza  delle
disposizioni del codice, ma i termini  per  le  indagini  preliminari
previsti  dagli  articoli  405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono,
rispettivamente, di dodici e di otto mesi.
  2.  Il  termine  per  la  richiesta  di giudizio immediato previsto
dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine  per
la  richiesta  di  emissione  del decreto penale di condanna previsto
dall'art. 459 comma  1  del  codice  e'  di  dieci  mesi  davanti  al
tribunale e di otto mesi davanti al pretore.
  3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del
codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori
si  osservano  le  disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e
244 comma 1.
  4.  Per  le notizie di reato pervenute agli uffici di procura della
Repubblica nei primi sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
codice,  la proroga dei termini per le indagini preliminari, prevista
dagli articoli 406 comma 1  e  553  comma  2  del  codice,  opera  di
diritto,  per  la  durata  di  sei  mesi,  qualora, alla scadenza dei
termini predetti, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione
penale  o  richiesto l'archiviazione. Nei casi di proroga dei termini
per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta
di  emissione  del  decreto  penale  di  condanna, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, puo' essere  trasmessa
entro i primi quattro mesi del termine prorogato.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n.1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Il  testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987
          e' il seguente:
             "Art.  7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del
          nuovo  codice  di  procedura  penale,  il   Governo   della
          Repubblica   puo'   emanare   disposizioni   integrative  e
          correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          fissati  dagli  articoli  2  e  3  su conforme parere della
          commissione prevista dall'art. 8, con uno  o  piu'  decreti
          aventi valore di legge ordinaria.
             Art.  8.  - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge il Governo invia per il parere,
          anche  per  singole  parti  omogenee,  il testo delle nuove
          disposizioni  sul  processo  penale  ad   una   commissione
          composta  da  venti  deputati  e  da venti senatori scelti,
          rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e
          dal  Presidente  del Senato della Repubblica in proporzione
          al numero dei componenti i  gruppi  parlamentari,  comunque
          assicurando  la  presenza di un rappresentante per ciascuna
          componente politica costituita in gruppo in almeno un  ramo
          del Parlamento.
             2.  La  commissione  esprime  il  proprio  parere  entro
          novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le
          eventuali  disposizioni che non ritiene corrispondenti alle
          direttive della legge di delega.
             3.  Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato
          il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le
          sue  osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi
          alla  commissione  per  il  parere  definitivo  sull'intero
          testo,  parere che deve essere espresso entro trenta giorni
          dall'ultimo invio.
             4.  Il Governo procede all'approvazione definitiva delle
          nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo vigente degli articoli 241 e 242 del D.Lgs.
          n.  271/1989  (Norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
          transitorie del codice di procedura penale) e' il seguente:
             "Art.  241  (Procedimenti in corso che si trovano in una
          fase diversa da quella  istruttoria).  -  1.  Salvo  quanto
          previsto  dal presente titolo, i procedimenti in corso alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  codice  proseguono  con
          l'applicazione  delle norme anteriormente vigenti se a tale
          data e' stata gia' richiesta la citazione a giudizio ovvero
          sono  stati  emessi sentenza istruttoria di proscioglimento
          non irrevocabile, ordinanza di rinvio a  giudizio,  decreto
          di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero
          e' stato disposto il giudizio direttissimo".
             "Art.   242   (Procedimenti   in  fase  istruttoria  che
          proseguono con le norme anteriormente  vigenti).  -  1.  La
          disposizione dell'art. 241 si osserva altresi':
               a)  nei  procedimenti in corso alla data di entrata in
          vigore del codice quando  e'  stato  compiuto  un  atto  di
          istruzione  del quale e' previsto il deposito e il fatto e'
          stato  contestato  all'imputato  ovvero  enunciato  in   un
          mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
               b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e'
          stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
               c)  nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del
          codice abrogato per i quali le  condizioni  indicate  nelle
          lettere  a)  e  b) ricorrono anche relativamente a uno solo
          degli  indiziati  o  imputati  ovvero  a  una  sola   delle
          imputazioni,  sempre che alla data di entrata in vigore del
          codice i procedimenti siano gia' riuniti.
             2.  Quando  si procede con istruzione sommaria, se entro
          il termine di sei mesi ovvero, quando si tratta  dei  reati
          indicati  nell'art.   407, comma 2, lettera a), del codice,
          di dodici mesi dall'entrata in vigore  del  codice  non  e'
          stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o
          richiesta la sentenza di proscioglimento  o  non  e'  stato
          disposto  il  giudizio  direttissimo, il pubblico ministero
          entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con
          le  sue  conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede
          agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato
          ed  entro  sessanta  giorni  dalla scadenza del termine ivi
          indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza
          di rinvio a giudizio.
             3.  Quando  si  procede  con istruzione formale, se alla
          scadenza dei termini di sei  o  dodici  mesi  previsti  dal
          comma  2  l'istruzione  e'  ancora  in  corso,  il  giudice
          istruttore entro cinque giorni  deposita  il  fascicolo  in
          cancelleria,  dandone  avviso al pubblico ministero a norma
          dell'articolo  369  del  codice  abrogato.  Entro  sessanta
          giorni  dalla  scadenza  del termine previsto dall'articolo
          372 del codice abrogato, il  giudice  istruttore  pronuncia
          sentenza  di  proscioglimento  od  ordinanza  di  rinvio  a
          giudizio.
             4.  Nei  procedimenti di competenza del pretore, se alla
          scadenza del termine di  sei  mesi  previsto  dal  comma  2
          l'istruzione  e'  ancora  in corso, il pretore entro trenta
          giorni pronuncia sentenza di  proscioglimento,  decreto  di
          citazione  a  giudizio  o decreto penale di condanna ovvero
          dispone il giudizio direttissimo".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 405 (Inizio dell'azione
          penale. Forme e termini), comma 2, del codice di  procedura
          penale  e' il seguente:  "2. Il pubblico ministero richiede
          il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data  in  cui  il
          nome  della  persona  alla  quale e' attribuito il reato e'
          iscritto nel registro delle notizie di reato".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  553 (Termini di durata
          delle indagini preliminari), commi 1 e  2,  del  codice  di
          procedura penale e' il seguente:
             "1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari
          entro quattro mesi dalla data in cui il nome della  persona
          alla  quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro
          delle notizie di  reato.   Se  e'  necessaria  la  querela,
          l'istanza,  la richiesta o l'autorizzazione a procedere, si
          applicano le disposizioni dell'art.  405, commi 3 e 4.
             2.  A  richiesta  del  pubblico  ministero  e per giusta
          causa, il giudice per le indagini preliminari, prima  della
          scadenza,  puo'  prorogare  il termine previsto dal comma 1
          per un tempo non superiore a quattro mesi".
             -  Il  testo  vigente dell'art. 454 (Presentazione della
          richiesta del pubblico ministero), comma 1, del  codice  di
          procedura  penale  e' il seguente: "1. Entro novanta giorni
          dalla  iscrizione  della  notizia  di  reato  nel  registro
          previsto  dall'art. 335, il pubblico ministero trasmette la
          richiesta  di  giudizio  immediato  alla  cancelleria   del
          giudice per le indagini preliminari".
             -  Il  testo vigente dell'art. 459 (Casi di procedimento
          per decreto), comma 1, del codice di procedura penale e' il
          seguente:  "1.   Nei procedimenti per reati perseguibili di
          ufficio, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba
          applicare  soltanto  una pena pecuniaria, anche se inflitta
          in sostituzione di una pena detentiva, puo'  presentare  al
          giudice  per  le  indagini  preliminari, entro quattro mesi
          dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato
          e'  attribuito  e'  iscritto  nel registro delle notizie di
          reato  e  previa  trasmissione  del  fascicolo,   richiesta
          motivata  di  emissione  del  decreto  penale  di condanna,
          indicando  la  misura  della  pena   e   l'eventuale   pena
          accessoria".
             -  Il  testo  vigente  degli  articoli 243 (Revoca delle
          sentenze di proscioglimento), comma 2,  e  244  (Disciplina
          applicabile  in  caso  di regressione dei procedimenti alla
          fase istruttoria), comma 1, del D.Lgs. n.  271/1989  e'  il
          seguente:
             "Art.  243, comma 2. - In caso di revoca di una sentenza
          istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni
          del  codice.  Gli  atti  di  polizia giudiziaria e gli atti
          istruttori gia' compiuti sono considerati ad  ogni  effetto
          come compiuti nel corso delle indagini preliminari".
             "Art. 244, comma 1. - Le disposizioni dell'articolo 243,
          comma 2, si osservano anche quando, dopo  la  scadenza  dei
          termini  di  sei  o  dodici  mesi previsti dall'art. 242, i
          procedimenti  proseguiti  con  l'applicazione  delle  norme
          vigenti  anteriormente  alla  data di entrata in vigore del
          codice  regrediscono  per  qualunque   motivo   alla   fase
          istruttoria  ovvero  quando  non  sono rispettati i termini
          indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4. In tali casi  si
          osservano altresi' le seguenti disposizioni:
               a)  i  termini  che,  secondo il codice, decorrono dal
          momento in cui e' effettuata taluna  delle  iscrizioni  nel
          registro  previsto  dall'art. 335, sono computati a partire
          dalla data del provvedimento che dispone la regressione del
          procedimento  o  la  trasmissione  degli  atti  al pubblico
          ministero;
               b)  alle  nullita'  relative  verificatesi  nel  corso
          dell'istruzione si applica l'art. 181  commi  1  e  2,  del
          codice;
               c)  alla  parte civile ritualmente costituita spettano
          nelle indagini preliminari i poteri attribuiti  dal  codice
          alla persona offesa".
             -  Il testo vigente dell'art. 406 (Proroga del termine),
          comma 1, del codice di procedura penale e' il seguente: "1.
          A  richiesta  del pubblico ministero e per giusta causa, il
          giudice, prima della scadenza, puo'  prorogare  il  termine
          previsto  dall'art.  405  per  un tempo non superiore a sei
          mesi".