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LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19

Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.

note: Entrata in vigore della legge: 28/2/1990
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Testo in vigore dal: 28-2-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale e' sostituito
dai seguenti:
  "Le  circostanze  che attenuano o escludono la pena sono valutate a
favore dell'agente anche se da lui  non  conosciute,  o  da  lui  per
errore ritenute inesistenti.
  Le  circostanze  che  aggravano  la  pena  sono  valutate  a carico
dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o
ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  modificate.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  vigente  dell'art. 59 del codice penale, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  59  (Circostanze  non  conosciute  o erroneamente
          supposte). Le circostanze che attenuano o escludono la pena
          sono  valutate  a  favore  dell'agente  anche se da lui non
          conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
             Le  circostanze  che  aggravano  la pena sono valutate a
          carico dell'agente soltanto se  da  lui  conosciute  ovvero
          ignorate  per  colpa  o  ritenute  inesistenti  per  errore
          determinato da colpa.
             Se  l'agente ritiene per errore che esistano circostanze
          aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro  o
          a favore di lui.
             Se  l'agente ritiene per errore che esistano circostanze
          di esclusione della pena, queste  sono  sempre  valutate  a
          favore   di   lui.    Tuttavia,  se  si  tratta  di  errore
          determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando
          il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo".