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LEGGE 25 gennaio 1990, n. 9

Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 28/1/1990
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Testo in vigore dal: 28-1-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n.
10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104,
e' sostituito dal seguente:
  " 2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei
residui  posti  recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il
concorso riservato ai dipendenti in servizio e con  il  ricorso  alle
selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si
provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati  idonei  nella
graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a)".
  2.  Il  Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di utilizzare la
graduatoria di cui al comma 1 per un anno a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n.
10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104,
e' sostituito dal seguente:
  " 2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei
residui  posti  recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il
concorso riservato ai dipendenti in servizio e con  il  ricorso  alle
selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si
provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati  idonei  nella
graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a)".
  2.  Il  Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di utilizzare la
graduatoria di cui al comma 1 per un anno a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.