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LEGGE 30 dicembre 1989, n. 449

Accettazione degli emendamenti all'atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55a sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.

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Testo in vigore dal: 9-2-1990
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              promulga 
  la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad  accettare  gli
emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le
migrazioni, adottati a Ginevra nella cinquantacinquesima sessione del
Consiglio del Comitato stesso, con  la  risoluzione  n.  724  del  20
maggio 1987.