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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 433

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1990
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 31-1-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;
  Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali ed  i  problemi  istituzionali,  di
concerto con i Ministri delle finanze e della pubblica istruzione;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                      Materia del trasferimento
  1.   In   attuazione   dell'art.   4,   primo  comma,  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 2, primo
comma,   lettera   r),  della  legge  costituzionale  medesima,  sono
trasferite alla regione Valle d'Aosta, di seguito denominata regione,
le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici
dello Stato e da enti pubblici, anche nazionali ed interregionali, in
materia di istruzione tecnico-professionale.
  2.  Restano  ferme  le funzioni gia' esercitate dalla regione Valle
d'Aosta nella predetta materia.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di princi'pi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  La  legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto
          speciale della Valle d'Aosta.
             - La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare
          uno o piu' decreti aventi  forza  di  legge  ordinaria  per
          completare  il trasferimento delle funzioni attribuite alla
          regione  Valle  d'Aosta  dalla  legge   costituzionale   26
          febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  4,  primo  comma,  della  legge
          costituzionale n.   4/1948  e'  il  seguente:  "La  regione
          esercita  le  funzioni  amministrative  sulle materie nelle
          quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3,
          salve  quelle attribuite ai comuni e agli altri enti locali
          dalle leggi della Repubblica".
            -  Il  testo  dell'art. 2, primo comma, lettera r), della
          legge costituzionale n. 4/1948 e' il seguente:
             "In   armonia   con   la   Costituzione   e  i  principi
          dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli
          obblighi   internazionali   e  degli  interessi  nazionali,
          nonche'   delle   norme    fondamentali    delle    riforme
          economico-sociali  della Repubblica, la regione ha potesta'
          legislativa nelle seguenti materie:
              (omissis)
              r) istruzione tecnico-professionale;".