stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 432

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di polizia locale, urbana e rurale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1990
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 31-1-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;
  Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali ed  i  problemi  istituzionali,  di
concerto con il Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. In relazione alle funzioni che i comuni esercitano in materia di
polizia amministrativa, in forza del combinato disposto  dell'art.  3
della  legge  16  maggio 1978, n. 196, e dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  il  Ministero
dell'interno,  per  esigenze  di  pubblica  sicurezza, puo' impartire
tramite il presidente della giunta regionale, ai sensi  del  comma  3
dell'art.  13  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, direttive ai
sindaci, i quali sono tenuti ad osservarle.
  2.  I provvedimenti di cui all'art. 19, primo comma, numeri 5), 6),
7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e  17),  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  sono  adottati previa
comunicazione al presidente della giunta regionale  e  devono  essere
sospesi,  annullati o revocati ove lo stesso, sentito il questore, ne
faccia motivata richiesta per esigenze di pubblica sicurezza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1989
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MACCANICO,  Ministro per gli affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
                                  GAVA, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;
  Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali ed  i  problemi  istituzionali,  di
concerto con il Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. In relazione alle funzioni che i comuni esercitano in materia di
polizia amministrativa, in forza del combinato disposto  dell'art.  3
della  legge  16  maggio 1978, n. 196, e dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  il  Ministero
dell'interno,  per  esigenze  di  pubblica  sicurezza, puo' impartire
tramite il presidente della giunta regionale, ai sensi  del  comma  3
dell'art.  13  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, direttive ai
sindaci, i quali sono tenuti ad osservarle.
  2.  I provvedimenti di cui all'art. 19, primo comma, numeri 5), 6),
7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e  17),  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  sono  adottati previa
comunicazione al presidente della giunta regionale  e  devono  essere
sospesi,  annullati o revocati ove lo stesso, sentito il questore, ne
faccia motivata richiesta per esigenze di pubblica sicurezza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1989
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MACCANICO,  Ministro per gli affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
                                  GAVA, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI