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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 430

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2006)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 31-1-1990
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;
  Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali ed i problemi istituzionali, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.   In  attuazione  dell'articolo  4,  primo  comma,  della  legge
costituzionale  26  febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3,
primo  comma,  lettera  h),  della  legge costituzionale medesima, la
regione  Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia
di  previdenza  ed  assicurazioni  sociali  idonee  ad  integrare gli
interventi   generali  dello  Stato  per  adattarli  alle  specifiche
esigenze  della  popolazione e delle attivita' produttive della Valle
d'Aosta.
  2.  Restano  ferme  le funzioni amministrative gia' trasferite alla
regione  o  comunque da essa esercitate nella materia di cui al comma
1.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  La  legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto
          speciale della Valle d'Aosta.
             - La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare
          uno o piu' decreti aventi  forza  di  legge  ordinaria  per
          completare  il trasferimento delle funzioni attribuite alla
          regione  Valle  d'Aosta  dalla  legge   costituzionale   26
          febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  4,  primo  comma,  della  legge
          costituzionale n.   4/1948  e'  il  seguente:  "La  regione
          esercita  le  funzioni  amministrative  sulle materie nelle
          quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3,
          salve  quelle attribuite ai comuni e agli altri enti locali
          dalle leggi della Repubblica".
             -  Il  testo dell'art. 3, primo comma, lettera h), della
          legge costituzionale n. 4/1948 e' il seguente:
             "La  regione ha la facolta' di emanare norme legislative
          di  integrazione  e  di  attuazione   delle   leggi   della
          Repubblica,   entro   i   limiti   indicati   nell'articolo
          precedente, per adattarle alle condizioni regionali,  nelle
          seguenti materie:
              (omissis)
              h) previdenza e assicurazioni sociali;".