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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1989, n. 428

Regolamento concernente il trasferimento dei fondi agli enti destinatari del personale in mobilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/1/1990
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 14-1-1990
                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                            DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1988, n. 325, recante "Procedure per l'attuazione  del  principio  di
mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni";
  Vista  la  legge  29 dicembre 1988, n. 554 recante "Disposizioni in
materia di  pubblico  impiego"  e  in  particolare  il  quarto  comma
dell'art.   1   relativo  al  trasferimento  dei  fondi  degli  oneri
concernenti il  trattamento  economico  in  godimento  del  personale
sottoposto a mobilita';
  Visto  l'art.  17  della  legge  28  agosto  1988,  n. 400, recante
"disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre 1988, registrato alla Corte dei  conti  il  1›  dicembre
1988,  registro  n.  12  Presidenza,  foglio n. 74, recante delega di
funzioni  all'on.  dott.  Paolo  Cirino  Pomicino,   Ministro   senza
portafoglio incaricato per la funzione pubblica;
  Considerato che si rende opportuno disciplinare, in una prima fase,
il solo trasferimento dei citati fondi dalle amministrazioni  statali
agli  enti  locali  e  tra  gli  enti  locali stessi, riservandosi di
procedere con successivo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri alla disciplina del trasferimento dei fondi agli enti locali
in caso di mobilita' interessante i predetti enti  e  amministrazioni
diverse da quelle considerate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'Adunanza
generale del giorno 8 giugno 1989;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  In  attuazione dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1988, n. 554
il  trasferimento  dei  fondi  relativi  agli  oneri  concernenti  il
trattamento   economico  del  personale  sottoposto  a  mobilita'  e'
disciplinato dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del presente decreto, per
il  trasferimento  del  personale  dalle amministrazioni statali agli
enti locali, e dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10  per  il  trasferimento
del personale tra gli enti locali.