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DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1989, n. 418

Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/1/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1990)
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Testo in vigore dal: 17-1-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 6- ter, comma 3, della legge 4 agosto 1989, n. 288, di
conversione del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245;
  Acquisito  il parere della competente commissione bicamerale per le
questioni regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 dicembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a
   carattere generale degli organismi a composizione mista.
  1.  Ai  sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  di  seguito definita
Conferenza, le seguenti attribuzioni:
    a)  le attribuzioni generali degli organismi a composizione mista
statale e regionale di  cui  all'art.  7,  ad  esclusione  di  quelli
operanti   sulla  base  di  competenze  tecnico-scientifiche  di  cui
all'art. 8;
    b)  i  pareri  su  tutte  le questioni attinenti al coordinamento
intersettoriale  delle  attivita'  di  programmazione   inerenti   ai
rapporti  tra  lo  Stato, le regioni, le province autonome e gli enti
infraregionali; in particolare la Conferenza e' sentita  sui  criteri
generali  che  presiedono  alla  determinazione della priorita', alla
allocazione delle risorse e alle modalita'  di  determinazione  degli
indici  e  dei  parametri  da utilizzare per la predisposizione degli
atti di programmazione intersettoriale;
    c)   i   pareri  sui  criteri  generali  relativi  agli  atti  di
programmazione e agli atti di  indirizzo  in  materia  di  competenza
regionale, ai fini del coordinamento intersettoriale delle attivita',
e su quelli per la ripartizione di risorse relative ai  rapporti  tra
lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali;
    d) i pareri sugli atti programmatici generali e di settore, nelle
materie di competenza regionale.
  2.  La  Conferenza  si esprime altresi' su determinate questioni di
interesse generale ad essa devolute, anche su specifica richiesta, da
parte  regionale  o  da  parte  statale  o  di  uno degli organismi a
composizione mista statale e regionale.
  3. La Conferenza verifica periodicamente lo stato di attuazione dei
piani e dei programmi sui quali si e' pronunciata.
  4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nelle ipotesi riguardanti programmazioni e finanziamenti  per  gruppi
di regioni e province autonome.
  5.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto non costituiscono
attuazione delle prerogative di consultazione e  di  intesa  previste
dai  singoli  statuti  delle  regioni ad autonomia speciale. Nulla e'
innovato nelle relative norme di attuazione.
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 6- ter, comma 3, della legge 4 agosto 1989, n. 288, di
conversione del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245;
  Acquisito  il parere della competente commissione bicamerale per le
questioni regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 dicembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a
   carattere generale degli organismi a composizione mista.
  1.  Ai  sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  di  seguito definita
Conferenza, le seguenti attribuzioni:
    a)  le attribuzioni generali degli organismi a composizione mista
statale e regionale di  cui  all'art.  7,  ad  esclusione  di  quelli
operanti   sulla  base  di  competenze  tecnico-scientifiche  di  cui
all'art. 8;
    b)  i  pareri  su  tutte  le questioni attinenti al coordinamento
intersettoriale  delle  attivita'  di  programmazione   inerenti   ai
rapporti  tra  lo  Stato, le regioni, le province autonome e gli enti
infraregionali; in particolare la Conferenza e' sentita  sui  criteri
generali  che  presiedono  alla  determinazione della priorita', alla
allocazione delle risorse e alle modalita'  di  determinazione  degli
indici  e  dei  parametri  da utilizzare per la predisposizione degli
atti di programmazione intersettoriale;
    c)   i   pareri  sui  criteri  generali  relativi  agli  atti  di
programmazione e agli atti di  indirizzo  in  materia  di  competenza
regionale, ai fini del coordinamento intersettoriale delle attivita',
e su quelli per la ripartizione di risorse relative ai  rapporti  tra
lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali;
    d) i pareri sugli atti programmatici generali e di settore, nelle
materie di competenza regionale.
  2.  La  Conferenza  si esprime altresi' su determinate questioni di
interesse generale ad essa devolute, anche su specifica richiesta, da
parte  regionale  o  da  parte  statale  o  di  uno degli organismi a
composizione mista statale e regionale.
  3. La Conferenza verifica periodicamente lo stato di attuazione dei
piani e dei programmi sui quali si e' pronunciata.
  4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nelle ipotesi riguardanti programmazioni e finanziamenti  per  gruppi
di regioni e province autonome.
  5.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto non costituiscono
attuazione delle prerogative di consultazione e  di  intesa  previste
dai  singoli  statuti  delle  regioni ad autonomia speciale. Nulla e'
innovato nelle relative norme di attuazione.