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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
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Testo in vigore dal: 31-12-1989
al: 28-2-1990
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di finanza locale e  di  rapporti  finanziari
tra lo Stato e le regioni, nonche'  di  adottare  misure  urgenti  in
materia sanitaria, di lavori pubblici, di conferimenti  agli  enti  a
partecipazione  statale,  di  credito  alle  imprese  artigiane,   di
contributi alle universita' non statali, e di protezione civile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con  i  Ministri  del
bilancio e della programmazione economica,  delle  finanze,  per  gli
affari  regionali  ed  i  problemi  istituzionali,   della   sanita',
dell'industria,   del    commercio    e    dell'artigianato,    delle
partecipazioni statali e dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                           B i l a n c i o 
  1. Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci  di
previsione dei comuni, delle province,  dei  loro  consorzi  e  delle
comunita' montane e' fissato al 28  febbraio  1990.  Di  conseguenza,
restano modificati gli altri termini per gli adempimenti  connessi  a
tale deliberazione. 
  2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province,
dei loro consorzi  e  delle  comunita'  montane  e'  autorizzato  con
deliberazione dei rispettivi  consigli,  per  la  durata  massima  di
quattro mesi e con le facolta' di gestione previste dall'articolo  15
del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,  n.  421.
Nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  deliberato  da   parte
dell'organo regionale di  controllo,  e'  consentita  la  protrazione
automatica della gestione provvisoria, con le medesime facolta'.