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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1989, n. 406

Regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1990
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-1-1990
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base
al  quale  il  Ministro  dell'ambiente  promuove  iniziative idonee a
sensibilizzare  l'opinione  pubblica  alle  esigenze  ed  ai problemi
dell'ambiente;
  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la discipilina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 20 ottobre 1989;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con i
Ministri degli affari esteri e della difesa;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Possono   essere  conferiti  diplomi  di  benemerenza  a  cittadini
italiani  e  stranieri,  nonche'  ad  enti, associazioni, fondazioni,
corpi  civili  e militari dello Stato che, con iniziative ed opere di
riconosciuto   valore,   con   segnalati   servigi   o  significative
elargizioni,  abbiano  acquisito  particolari  meriti nel campo della
salvaguardia e della conservazione dell'ambiente.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alla premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  3  dell'art.  1  della  legge  n. 349/1986
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di  danno  ambientale)  e'  cosi'  formulato:  "Il Ministro
          compie   e   promuove   studi,   indagini   e   rilevamenti
          interessanti    l'ambiente;    adotta,    con    i    mezzi
          dell'informazione, le iniziative  idonee  a  sensibilizzare
          l'opinione   pubblica   alle   esigenze   ed   ai  problemi
          dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto  con
          il Ministro della pubblica istruzione".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          in  talune  materie.  Il  comma  4  dello  stesso  articolo
          stabilisce  che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.