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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1989, n. 402

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/1/1989
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-1-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, che approva il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato;
  Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
  Vista  la  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modifiche e
integrazioni, concernente la riforma di alcune norme di  contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio;
  Considerata  la  necessita'  di  snellire  le  vigenti procedure in
materia di trasporto al nuovo anno finanziario dei titoli  di  spesa,
utilizzando aggiornate tecniche informatiche contabili;
  Udito  il  parere  della Corte dei conti espresso a sezioni riunite
nell'adunanza del 26 ottobre 1988;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 13 luglio 1989;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 1989;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Gli  articoli  443,  444,  445,  446  e 448 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato,  approvato  con  regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, sono
sostituiti dai seguenti:
  "Art.  443.  -  1.  Gli  ordinativi diretti individuali inestinti e
quelli collettivi rimasti interamente o  parzialmente  insoluti  alla
chiusura   dell'esercizio,  emessi  sulla  competenza  dell'esercizio
finanziario scaduto col 31 dicembre, possono essere pagati anche  nel
corso dell'esercizio successivo, purche' ne sia variata l'imputazione
dalla competenza al conto dei  residui  a  mente  dell'art.  276  del
presente regolamento.
   2.  Egualmente  gli  ordinativi  diretti  individuali e collettivi
emessi nell'esercizio in conto residui, rimasti in tutto o  in  parte
inestinti,   possono  essere  trasportati  all'esercizio  successivo,
variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito sia
prescritto o le relative somme perenti agli effetti amministrativi ai
sensi dell'art. 36 della legge 18 novembre 1923, n. 2440.
   3.  L'istituto  incaricato  del  servizio di tesoreria provinciale
dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato, per il  tramite  del
controllore  capo, elaborano entro il 20 gennaio una raccolta di dati
informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi di
cui ai commi 1 e 2.
   4.  Ove  sia noto che di taluno degli ordinativi individuali, o di
quota di quelli collettivi non debba effettuarsi  il  pagamento,  gli
ordinativi  stessi  non  vengono  compresi  nella  raccolta,  ma sono
restituiti   alle   ragionerie   competenti   che    ne    promuovono
l'annullamento o la rinnovazione per la parte dovuta.".
  "Art.  444.  -  1.  La  raccolta di cui al comma 3 dell'art. 443 e'
inviata con nota di accompagnamento,  al  sistema  informativo  della
Ragioneria   generale  dello  Stato  che,  dopo  aver  effettuato  il
riscontro con  i  propri  dati,  previa  convalida  delle  ragionerie
competenti,  stralcia  gli  ordinativi da trasportare dalle scritture
dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed
integra  la raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto
dei residui dell'esercizio in corso.
   2.  Effettuate  le  operazioni  di  cui  al  comma  1,  il sistema
informativo  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  trasmette  la
raccolta  recante  l'indicazione  della  nuova imputazione al sistema
informativo della Corte dei conti.
   3.  La  Corte,  riconosciuta  nell'ambito delle proprie competenze
l'esattezza della nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo
possesso elimina dalle scritture informatiche gli ordinativi indicati
nella raccolta, li trasporta in  quelle  dell'esercizio  in  corso  e
rinvia  la  raccolta  stessa  al sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato che la restituisce, con nota di accompagnamento,
all'istituto  incaricato  del servizio di tesoreria provinciale dello
Stato e al controllore capo della tesoreria centrale dello Stato.
   4.  Sulla  base  delle  informazioni  contenute nella raccolta, le
sezioni  di  tesoreria  ed  il  controllore  centrale  provvedono  ad
indicare  la nuova imputazione su ciascun ordinativo esistente presso
la tesoreria e sugli altri che  man  mano  vengono  presentati  dagli
agenti pagatori.".
  "Art. 445. - 1. Dal 1› gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato e  la  tesoreria  centrale  dello  Stato  non
abbiano ricevuto la nuova imputazione, i titoli di spesa inestinti al
31  dicembre  precedente  possono  essere  pagati  dai  tesorieri  ed
inseriti   nelle   scritture   del  conto  sospeso  degli  ordinativi
collettivi.".
  "Art.  446.  -  1.  Gli  ordinativi diretti individuali inestinti e
quelli collettivi rimasti parzialmente o interamente insoluti  al  31
dicembre  dell'esercizio  successivo  a  quello  di  emissione, tanto
presso i tesorieri quanto  presso  gli  altri  agenti  pagatori,  non
debbono  essere  piu'  pagati  ma  restituiti  entro  il giorno 5 del
seguente mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale  dello
Stato  e  quelli della tesoreria centrale alla Direzione generale del
tesoro.
   2.  Le  sezioni  di  tesoreria provinciale e la Direzione generale
suddetta, fatte  le  occorrenti  annotazioni  nelle  loro  scritture,
trasmettono  i titoli inestinti, descritti in elenco, alla ragioneria
competente che ne  procura  l'annullamento  nei  modi  stabiliti  dal
presente  regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne la
rinnovazione, se ed  in  quanto  tale  diritto  non  sia  prescritto,
secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo
il disposto dell'art. 36 della legge.
   3.  La  Corte  dei conti, ricevute le contabilita' dei pagamenti e
fatte le proprie registrazioni,  trasmette  i  titoli  di  spesa  non
interamente  estinti  alle ragionerie competenti, le quali provvedono
alla loro riduzione e li  rinviano  alla  Corte  dei  conti  per  gli
effetti definitivi a favore dei tesorieri.".
  "Art.  448.  - 1. Gli ordini di accreditamento concernenti spese in
conto  capitale,  emessi  sia  in  conto  competenza   dell'esercizio
finanziario  scaduto  al  31  dicembre, sia in conto residui, possono
essere  trasportati,  interamente   o   per   la   parte   inestinta,
all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del  funzionario  delegato
purche' ne sia variata l'imputazione. La richiesta  dovra'  pervenire
alla competente tesoreria entro il 10 gennaio.
   2.  Dopo  tale  data,  le  tesorerie restituiranno alle rispettive
amministrazioni, per il  tramite  delle  competenti  ragionerie,  gli
ordini  di  accreditamento  per  i  quali  non  e' stato richiesto il
trasporto.
   3.  A  detti  titoli  sono applicabili le disposizioni di cui agli
articoli 443, comma 3, 444 e 445.
   4.  Al  funzionario  delegato  dovra'  pervenire,  da  parte della
tesoreria, un elenco degli ordini di accreditamento  trasportati  con
gli estremi della nuova imputazione.
   5. Gli ordini di accreditamento non piu' trasportabili, seguono la
procedura di riduzione di cui all'art. 330.
   6. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli ordini di
accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo
comma,   della   legge,   devono   essere   eliminati  alla  chiusura
dell'esercizio.".