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LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche.

note: Entrata in vigore della legge: 2-1-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
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Testo in vigore dal: 2-1-1990
al: 22-8-2014
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                   Frode in competizioni sportive 
 
  1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio  a
taluno dei partecipanti  ad  una  competizione  sportiva  organizzata
dalle  federazioni  riconosciute  dal  Comitato  olimpico   nazionale
italiano (CONI), dall'Unione italiana per  l'incremento  delle  razze
equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti  dallo  Stato  e
dalle associazioni ad  essi  aderenti,  al  fine  di  raggiungere  un
risultato  diverso  da  quello  conseguente  al  corretto   e   leale
svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti  fraudolenti
volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un
anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due  milioni.  Nei
casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa. 
  2. Le stesse pene si applicano al  partecipante  alla  competizione
che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie  la
promessa. 
  3. Se il risultato della competizione e' influente  ai  fini  dello
svolgimento  di  concorsi   pronostici   e   scommesse   regolarmente
esercitati, i fatti di cui  ai  commi  1  e  2  sono  puniti  con  la
reclusione da tre mesi a due anni e  con  la  multa  da  lire  cinque
milioni a lire cinquanta milioni.