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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 1989, n. 400

Regolamento concernente modalità e termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dei dati e delle notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/12/1989
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Testo in vigore dal: 16-12-1989
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605,  nel  testo  sostituito  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  2  novembre  1976,  n.  784, e modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre  1977,  n.  955,  concernente
disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti;
  Visti  gli  articoli 7 e 16 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, come
integrati  dall'art.  4, comma 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989,  n.
144,  concernenti  le  comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura
delle  informazioni  relative  alle ditte iscritte nei registri delle
ditte e negli albi degli artigiani anche se relative a singole unita'
locali;
  Visto  l'art.  5,  comma  2,  della  legge  8  agosto 1985, n. 443,
concernente la legge-quadro per l'artigianato;
  Visto  il  decreto-legge  23 dicembre 1977, n. 973, come convertito
nella legge 27 febbraio 1978,  n.  49,  e  successive  modificazioni,
recante  norme  per  l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di
commercio per i diritti di segreteria;
  Visto l'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
come convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144;
  Ritenuto  necessario  che per il completamento dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria  ai  fini  del  potenziamento  delle
attivita'   dell'anagrafe   tributaria,   le   camere   di  commercio
comunichino all'amministrazione  medesima  le  informazioni  relative
alle ditte iscritte nei propri registri;
  Ritenuta  altresi'  la necessita' di acquisire elementi per inviare
ai comuni i dati identificativi dei  soggetti  tenuti  al  versamento
dell'imposta  comunale  per  l'esercizio  di  imprese  e  di  arti  e
professioni;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 14 settembre 1989;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri in data 4 novembre 1989;
                               Decreta:
  E'  approvato  il  seguente  regolamento  concernente  modalita'  e
termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria da  parte  delle
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dei dati e
delle notizie contenuti nelle domande  di  iscrizione,  variazione  e
cancellazione nei registri delle ditte:
                               Art. 1.
                            Comunicazioni
          delle camere di commercio all'anagrafe tributaria
  1.  I  dati  e  le  notizie  contenuti nelle denunce di iscrizione,
variazione e cancellazione  ai  registri  delle  ditte  tenuti  dalle
camere  di  commercio,  che  devono  essere  comunicati  all'anagrafe
tributaria ai sensi degli articoli 7 e 16 del decreto del  Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  605,  e  successive
modificazioni, sono i seguenti:
    a) codice fiscale e dati anagrafici del soggetto;
    b) capitale sociale;
    c)  estremi di iscrizione nel registro delle ditte e nel registro
delle imprese;
    d) sedi delle unita' locali;
    e) attivita' svolte in ciascuna unita' locale;
    f) componenti degli organi sociali.
  2.  I  dati  di  cui  alle lettere a), d) ed e) del comma 1 saranno
comunicati successivamente dal Ministero delle finanze ai comuni  per
l'esecuzione  dei  controlli  previsti dalla legge 24 aprile 1989, n.
144.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Si trascrive il testo degli articoli 7 e 16 del D.P.R.
          n.  605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria
          e al codice fiscale dei contribuenti), nel testo sostituito
          dal  D.P.R.  n.   784/1976  e  modificato  dal  D.P.R.   n.
          955/1977, come ulteriormente modificati, il primo dall'art.
          4, comma 5-ter, del D.L. 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,
          con  modificazioni,  nella legge 24 aprile 1989, n.  144, e
          dall'art. 31, comma 1,  del  D.L.  2  marzo  1989,  n.  69,
          convertito,  con  modificazioni nella legge 27 aprile 1989,
          n. 154, e il secondo dall'art.  2  della  legge  20  luglio
          1979,  n.  289,  e  dall'art.  4,  comma 5-ter, del D.L. n.
          66/1989   gia'   richiamato:    "Art.   7    (Comunicazioni
          all'anagrafe  tributaria).  -  Gli  uffici  pubblici devono
          comunicare all'anagrafe tributaria  i  dati  e  le  notizie
          riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6.  A
          partire  dal  1›  luglio  1989  le  camere  di   commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura  devono comunicare
          mensilmente all'anagrafe tributaria i  dati  e  le  notizie
          contenuti   nelle   domande  di  iscrizione,  variazione  e
          cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche
          se  relative a singole unita locali. Le comunicazioni delle
          iscrizioni, variazioni e  cancellazioni  negli  albi  degli
          artigiani   saranno   emesse  dalle  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura   che   provvedono
          all'iscrizione  d'ufficio  dei  suddetti  dati nei registri
          delle ditte.  Gli ordini professionali e gli altri enti  ed
          uffici  preposti  alla tenuta di albi, registri ed elenchi,
          che verranno indicati  con  decreto  del  Ministro  per  le
          finanze,   devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria  le
          iscrizioni, variazioni e cancellazioni.   Le  comunicazioni
          di  cui  ai  commi  precedenti,  con  esclusione  di quelle
          effettuate   dalle   camere   di   commercio,    industria,
          artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il
          30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed
          alle  iscrizioni,  variazioni  e  cancellazioni intervenute
          nell'anno precedente.  Le aziende, gli istituti, gli enti e
          le  societa'  devono  comunicare  all'anagrafe tributaria i
          dati e le notizie  riguardanti  i  contratti  di  cui  alla
          lettera  g-ter)  del  primo  comma dell'art. 6.  Gli ordini
          professionali e gli altri  enti  ed  uffici  preposti  alla
          tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f)
          dell'art.  6, ai quali l'anagrafe tributaria  trasmette  la
          lista   degli   esercenti  attivita'  professionale  devono
          comunicare  all'anagrafe   tributaria   medesima   i   dati
          necessari  per  il  completamento  o  l'aggiornamento della
          lista, entro sei  mesi  dalla  data  di  ricevimento  della
          stessa.  I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
          persone fisiche, che  non  siano  tenuti  a  presentare  la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art.  36  del
          D.P.R.  del  29  settembre  1973, n. 600, devono comunicare
          all'anagrafe tributaria, entro  trenta  giorni,  l'avvenuta
          estinzione  e  le  avvenute  operazioni  di trasformazione,
          concentrazione o  fusione.   Le  comunicazioni  di  cui  ai
          precedenti  commi  devono  indicare  il  numero  di  codice
          fiscale  dei  soggetti  cui  le  comunicazioni  stesse   si
          riferiscono   e   devono  essere  sottoscritte  dal  legale
          rappresentante  dell'ente  o  dalla  persona  che   ne   e'
          autorizzata  secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le
          amministrazioni   dello   Stato   la    comunicazione    e'
          sottoscritta  dalla  persona  preposta  all'ufficio  che ha
          emesso il provvedimento.  Le modalita' delle  comunicazioni
          sono  stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per
          quanto riguarda le comunicazioni relative ai  contratti  di
          cui  alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6 il
          decreto stabilisce anche i termini entro cui devono  essere
          date  le  comunicazioni  ed  e'  emanato di concerto con il
          Ministro del tesoro".  "Art. 16 (Comunicazioni all'anagrafe
          tributaria). - La prima comunicazione di cui al sesto comma
          dell'art. 7 sara' eseguita relativamente alle estinzioni od
          alle operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione
          avvenute  a  decorrere  dal  1›  gennaio  1978.   La  prima
          comunicazione  di  cui  al  quarto  comma dell'art. 7 sara'
          eseguita entro il 31 gennaio 1980 relativamente  agli  atti
          emessi  ed  alle  iscrizioni, modificazioni e cancellazioni
          intervenute dal 1› gennaio al 31 dicembre 1978.  Le  camere
          di  commercio,  industria, artigianato ed agricoltura e gli
          uffici pubblici di cui alla lettera g) dell'art.  6  devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria,  entro il 31 dicembre
          1980 e con le modalita' stabilite con decreto del  Ministro
          per  le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e
          le  iscrizioni  previsti  nel  terzo  comma  dell'art.  21,
          compresi  quelli  per i quali l'integrazione ivi prescritta
          non e' stata richiesta.  Gli  ordini  professionali  e  gli
          altri  enti  ed  uffici  preposti  alla  tenuta degli albi,
          registri ed elenchi tenuti alle  comunicazioni  di  cui  al
          terzo  comma  dell'art.  7  devono  comunicare all'anagrafe
          tributaria con le modalita' e  nei  termini  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  per le finanze, i dati e le notizie
          riguardanti  le  iscrizioni  previste   nel   terzo   comma
          dell'art.  21,  compresi  quelli per i quali l'integrazione
          ivi prescritta  non  e'  stata  richiesta.   Le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura devono
          comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989
          i  dati  e  le  notizie contenuti nelle domande di cui alla
          lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole  unita'
          locali,  presentate anteriormente al 1› luglio 1989 e che a
          tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle
          ditte  negli  albi  degli  artigiani.  Le  modalita'  delle
          comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle
          finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989.  Si applicano
          le sanzioni previste dall'art.  13".   -  Si  trascrive  il
          testo  dei  primi  due  commi  dell'art.  5  della legge n.
          443/1985:  "E' istituito l'albo provinciale  delle  imprese
          artigiane,  al  quale  sono  tenute  ad  iscrivere tutte le
          imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2,  3  e  4
          secondo  le formalita' previste per il registro delle ditte
          dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011.  La domanda di iscrizione al predetto albo e
          le successive denunce di modifica e di  cessazione  esimono
          dagli  obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto
          20 settembre 1934, n. 2011 e  sono  annotate  nel  registro
          delle  ditte entro quindici giorni dalla presentazione".  -
          Il  comma  5-  bis  dell'art.  4  del   D.L.   n.   66/1989
          (Disposizioni  urgenti  in  materia di autonomia impositiva
          degli enti locali e di finanza locale), prevede  che:  "Per
          l'esecuzione  dei  controlli  l'Amministrazione finanziaria
          provvede  a  comunicare  ai   comuni,   secondo   modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  gli
          elementi  di  identificazione  dei  soggetti  tenuti   alla
          denuncia   ed   al   versamento  dell'imposta,  nonche'  le
          attivita'   esercitate    nelle    singole    sedi.    Tali
          comunicazioni,   che   debbono   essere   trasmesse   anche
          all'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),
          riguardano  per  il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre
          per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno
          iniziato,  variato  o cessato l'attivita'. Le comunicazioni
          verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno
          per  i  soggetti che risultano in attivita' dal 1› gennaio;
          per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro  il
          31  dicembre".   -  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede  che  con  decreto  ministeriale   possano   essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la  necessita'  di  apposita  autorizzazione
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri
          prima  della  loro  emanazione.  Il  comma  4  dello stesso
          articolo stabilisce che gli anzidetti  regolamenti  debbano
          recare  la  denominazione  di "regolamento", siano adottati
          previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti  al  visto
          ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo  degli  articoli  7 e 16 del D.P.R. n.
          605/1973 si veda nelle note alle premesse.
             -   La   legge   n.  144/1989  converte  in  legge,  con
          modificazioni,  il  D.L.  2  marzo  1989,  n.  66,  recante
          disposizioni  urgenti  in  materia  di autonomia impositiva
          degli enti locali e di finaza locale.