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LEGGE 30 novembre 1989, n. 399

Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

note: 29/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/1999)
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Testo in vigore dal: 29-12-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Definizione
  1.  L'osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge
11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre  1965,  n.
1243, e' riordinato secondo le norme della presente legge.
  2.  L'osservatorio  geofisico  sperimentale rientra tra gli enti di
ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge
9  maggio  1989, n. 168, e adotta, nel rispetto anche dei principi di
cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti  gli  organi,
le   strutture,   l'amministrazione   e  la  gestione  finanziaria  e
contabile, il personale.  Tali  regolamenti  sono  emanati  ai  sensi
dell'articolo  8,  comma 4, e dell'articolo 17, comma 2, della citata
legge n. 168.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Definizione
  1.  L'osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge
11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre  1965,  n.
1243, e' riordinato secondo le norme della presente legge.
  2.  L'osservatorio  geofisico  sperimentale rientra tra gli enti di
ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge
9  maggio  1989, n. 168, e adotta, nel rispetto anche dei principi di
cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti  gli  organi,
le   strutture,   l'amministrazione   e  la  gestione  finanziaria  e
contabile, il personale.  Tali  regolamenti  sono  emanati  ai  sensi
dell'articolo  8,  comma 4, e dell'articolo 17, comma 2, della citata
legge n. 168.