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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1989, n. 391

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'amministrazione centrale, dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici del Ministero della marina mercantile.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal: 28-12-1989
al: 28-2-1998
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 8  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e
sulla contabilita' generale dello  Stato,  ed  il  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento delle spese in economia delle  capitanerie  di
porto, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
aprile 1956, n. 461, e modificato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1981, n. 764; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1976,
n. 664, concernente l'approvazione del  regolamento  delle  spese  da
farsi  in  economia  per  i  servizi  del  Ministero   della   marina
mercantile; 
  Considerata la necessita' di  modificare  i  regolamenti  anzidetti
nelle voci  e  nei  limiti  di  spesa,  con  la  relativa  estensione
all'Ispettorato generale delle capitanerie di porto; 
  Ritenuto  opportuno  procedere  all'unificazione  dei   regolamenti
stessi; 
  Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  emesso  nell'adunanza
generale del 13 luglio 1989; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 1989; 
  Sulla proposta del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto
con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Per le spese in economia dell'amministrazione centrale  e  degli
uffici  periferici  del   Ministero   della   marina   mercantile   e
dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto si applicano  le
disposizioni seguenti. 
  2. I lavori, le provviste ed i servizi che  possono,  a  norma  del
primo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
essere eseguiti in economia, sempreche' la competenza non spetti  per
legge  al  Provveditorato  generale  dello   Stato   o   all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti: 
    a) lavori, provviste e servizi di ogni specie per  i  quali  sono
stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti e le licitazioni o
le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione; 
    b) spese relative a corsi concernenti l'addestramento militare  e
professionale  all'interno  e  all'estero  del  dipendente  personale
militare e civile; 
    c) provviste, lavori e prestazioni di esclusiva produzione estera
per le quali i fornitori non intendano impegnarsi per contratti; 
    d) provviste e  lavori  indispensabili  per  la  rimozione  degli
ostacoli di qualunque genere alla  navigazione  marittima  ed  aerea,
nonche' per l'agibilita' dei campi di volo e  degli  specchi  d'acqua
destinati all'ammaraggio degli aerei; 
    e)  spese  per  il  funzionamento  delle  mense  obbligatorie  di
servizio e per l'acquisto di  generi  sostitutivi,  di  miglioramento
vitto e di conforto, quando l'interruzione delle  provviste  o  delle
prestazioni possa  compromettere  l'efficienza  dei  servizi  recando
danno all'amministrazione; 
    f) lavori di riparazione, adattamento, manutenzione e pulizia dei
locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti,  salva
la competenza del Ministero dei  lavori  pubblici  per  i  lavori  di
straordinaria manutenzione; 
    g)  lavori  ordinari  di  manutenzione,  pulizia,  adattamento  e
riparazione di locali con i relativi impianti, infissi  e  manufatti,
presi in affitto ad uso alle autorita' marittime nei casi in cui  per
legge o per contratto le spese siano a carico del locatario; 
    h) locazione per breve tempo  di  immobili  con  attrezzature  di
funzionamento, eventualmente gia' installate, per  l'espletamento  di
corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per  l'organizzazione
di  convegni,  congressi,  conferenze,  riunioni,  mostre  ed   altre
manifestazioni culturali e scientifiche nonche' per esigenze  diverse
connesse con attivita' istituzionali quando non vi siano  disponibili
sufficienti ovvero idonei locali demaniali; 
    i) partecipazioni a convegni,  congressi,  conferenze,  riunioni,
mostre   ed   altre   manifestazioni   culturali    e    scientifiche
nell'interesse dell'amministrazione; 
    l) acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette  ufficiali  e
collezioni; spese per stampa litografica e riproduzione  fotografica;
acquisto di materiale per disegno e di  valori  bollati;  acquisto  e
abbonamento a riviste  e  giornali,  pubblicazioni  e  riviste  edite
dall'amministrazione, ivi compresa la corresponsione di  compensi  ai
collaboratori, per prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese; 
    m) acquisto, manutenzione, riparazione ed  adattamento  di  mezzi
nautici, di mezzi di trasporto terrestri, di mobili,  di  oggetti  di
casermaggio, di utensili, di strumenti, di macchine  per  scrivere  e
simili; 
    n) acquisto di carburante, di  lubrificante  e  di  materiale  di
consumo per l'esercizio e la  manutenzione  dei  mezzi  di  trasporto
terrestri e dei mezzi nautici; 
   o) provviste e lavori occorrenti per le riparazioni,  manutenzione
ed  esercizio  degli  aeromobili,  per  materiale  di   volo,   delle
telecomunicazioni  ed  assistenza  di  volo  militare,   dei   gruppi
elettrogeni  nonche'  spese  necessarie  per  il  funzionamento   dei
magazzini, dei laboratori, delle officine automobilistiche, navali ed
aeronautiche, degli impianti ed apparecchiature a bordo  e  a  terra,
sempre che l'interruzione delle provviste, delle  prestazioni  e  dei
lavori possa compromettere l'efficienza  dei  servizi  recando  danno
all'amministrazione; 
    p) spese per garantire con immediatezza il servizio  trasporti  e
le  attrezzature  speciali,  comprese  quelle   relative   ai   noli,
all'imballaggio,   allo   sdoganamento,   all'immagazzinamento,    al
facchinaggio, nonche' al carico e scarico dei materiali; 
   q) spese per l'educazione fisica e l'attivita' sportiva; acquisto,
manutenzione e riparazione di attrezzi e materiali ginnico-sportivi; 
   r) acquisto,  noleggio,  installazione,  gestione  e  manutenzione
degli   impianti   di    riproduzione,    telefonici,    telegrafici,
radiotelefonici,   elettronici,   meccanografici,   televisivi,    di
amplificazione e diffusione sonora; 
   s)  acquisito  di  cancelleria,  spese  postali,   telefoniche   e
telegrafiche; 
   t) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi; 
    u) spese di rappresentanza, con l'osservanza  dell'art.  141  del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537; 
   v) spese casuali, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537. 
  3. Per le spese di cui alle lettere d), f), g), h), i), m), o),  il
ricorso alla gestione in economia e'  ammesso  nei  casi  in  cui  il
relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000;  per  quelle  di
cui alle lettere l), n), p), q),  r),  s),  limitatamente  alla  voce
"cancelleria", t), u), v), nei casi in cui non  sia  superiore  a  L.
75.000.000. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  L'art.  8  del  R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale   dello  Stato),  come  modificato,  relativamente
          all'importo di cui al secondo comma, dal D.P.R.  30  giugno
          1972, n. 422, cosi' recita:
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000".
             -  Il  D.P.R.  n.  748/1972 concerne la disciplina delle
          funzioni dirigenziali nelle  amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo.
          Note all'art. 1:
             -  Per il testo dell'intero art. 8 del R.D. n. 2440/1923
          si veda nelle note alle premesse.
             -  L'art.  141 del regolamento per l'amministrazione del
          patrimonio e per  la  contabilita'  generale  dello  Stato,
          approvato  con R.D. n.  827/1924, come sostituito dall'art.
          1 del D.P.R. n. 537/1973, e' cosi' formulato:
             "Art.  141.  -  Negli  stati  di  previsione della spesa
          possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con  le
          denominazioni  'spese di rappresentanza' e 'spese casuali'.
             Al  capitolo  'spese  di  rappresentanza'  sono imputate
          soltanto le spese relative ad  esigenze  di  rappresentanza
          dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
             Il   capitolo  per  'spese  casuali'  e'  esclusivamente
          destinato alle spese di natura del tutto  accidentale,  che
          non  possano  nemmeno  per  analogia  essere comprese negli
          altri capitoli, e per le quali non sia  ritenuta  opportuna
          l'istituzione di capitoli speciali.
             E'  vietato  disporre  di  qualsiasi  somma sul capitolo
          delle spese casuali per provvedere ad oblazioni,  concorsi,
          premi  e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai
          servizi dell'amministrazione.  E' vietato inoltre  disporre
          di  qualsiasi  somma sul capitolo 'spese di rappresentanza'
          per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla
          carica rivestita".