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DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1989, n. 390

Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonchè di pensionamento anticipato.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/12/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1991)
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Testo in vigore dal: 24-12-1989
al: 7-2-1990
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31  dicembre  1988,
in materia di integrazione salariale, di disoccupazione  ordinaria  e
di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuita' fra
la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da
parte  del  Parlamento,  nonche'   di   ricostituire   le   posizioni
assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
     Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione 
  1. L'efficacia delle disposizioni  contenute  nell'articolo  7  del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa
integrazione guadagni, della  disoccupazione  e  della  mobilita'  e,
comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  1989.  Le  domande  per   le
prestazioni di cui al comma  3  del  predetto  articolo  7,  riferite
all'attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988,  sono  valide  se
presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1›  gennaio  1989
la misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di  disoccupazione
prevista dal medesimo articolo 7 e' elevata al  15  per  cento  della
retribuzione. 
  2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione  da  parte
dell'INPS,  nell'ambito  della  gestione  prestazioni  temporanee  ai
lavoratori dipendenti di cui all'articolo  24  della  legge  9  marzo
1989,  n.  88,  dell'indennita'  ordinaria  di   disoccupazione,   si
intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo  7  del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della
richiamata indennita' al 20 per cento della retribuzione. Le  domande
per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto  articolo  7,  sono
valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a  quello
di riferimento per l'attivita' lavorativa svolta. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  valutato  in
lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del  capitolo
3652 dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  per   l'anno   medesimo.   All'onere   derivante
dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 845 miliardi in ragione
d'anno,  provvede  l'INPS  all'uopo   parzialmente   utilizzando   le
disponibilita' del proprio  bilancio  provenienti  dai  trasferimenti
operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite  in
bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte  dall'Istituto
medesimo.